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Sentenza — n. 27878/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27878/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27878/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A A MOTIVAZIONE SENTENZA SEMPLIFICATA sul ricorso proposto da: • SILVA Giandomenico nato a Besano in Brianza il 29/01/1964 avverso la sentenza emessa il 14/09/2021 dalla Corte di Appello di Milano visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Annalisa O. Guardone del foro di Milano, in sostituzione dell'avv. Massimo Alessandro Rotatori del foro di Milano, che ha concluso insistendo nell'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14/09/2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 02/10/2018, confermava la condanna di Silva Giandomenico in relazione al reato di danneggiamento contestato, rideterminando la pena a seguito di assoluzione dall'ulteriore reato di furto aggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Sentenza — n. 27878/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine al danneggiamento, aggravato ex art. 625 n.7 cod. pen. riguardando bene sottoposto a pignoramento, evidenziando non solo lo stato dell'immobile dopo le alterazioni apportate dal ricorrente ma la consapevolezza del deterioramento da parte di costui, avvisato dal custode giudiziario che non poteva causare danni all'appartamento in precedenza occupato, evento pregiudizievole verificatosi per la convinzione (arbitraria) del Silva di aver diritto di asportare parti inglobate nelle strutture interne (pareti in cartongesso, impianto di riscaldamento).

Parole chiave

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danneggiamento restituzione di fondo reati contro il patrimonio risarcimento per atto illecito deduzione delle spese di manutenzione di immobili appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità, segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

A A MOTIVAZIONE SENTENZA SEMPLIFICATA sul ricorso proposto da: • SILVA Giandomenico nato a Besano in Brianza il 29/01/1964 avverso la sentenza emessa il 14/09/2021 dalla Corte di Appello di Milano visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Annalisa O. Guardone del foro di Milano, in sostituzione dell'avv. Massimo Alessandro Rotatori del foro di Milano, che ha concluso insistendo nell'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14/09/2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 02/10/2018, confermava la condanna di Silva Giandomenico in relazione al reato di danneggiamento contestato, rideterminando la pena a seguito di assoluzione dall'ulteriore reato di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'accertamento di responsabilità; in particolare, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato posto che l'integrità dell'abitazione - oggetto di rilascio nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare - non era stata compromessa volontariamente, risultando conseguenza dell'azione, forse connotata da scarsa attenzione, di recuperare beni mobili di proprietà, ancorché inserite in strutture ed impianti interni.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

4. È appena il caso di ribadire che a seguito della riforma dell'art. 606, comma primo, lett.

e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente. Parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata.

5. Nel caso di specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine al danneggiamento, aggravato ex art. 625 n.7 cod. pen. riguardando bene sottoposto a pignoramento, evidenziando non solo lo stato dell'immobile dopo le alterazioni apportate dal ricorrente ma la consapevolezza del deterioramento da parte di costui, avvisato dal custode giudiziario che non poteva causare danni all'appartamento in precedenza occupato, evento pregiudizievole verificatosi per la convinzione (arbitraria) del Silva di aver diritto di asportare parti inglobate nelle strutture interne (pareti in cartongesso, impianto di riscaldamento).

6. Alla dichiarazione d'inammissibilità, segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2022 Il