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Ordinanza — n. 27026/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27026/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27026/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • MINO' Luigi nato a San Severo il 28/09/1984 avverso la sentenza emessa il 15/12/2021 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO 1. Minò Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa il 15/12/2021 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bologna del 09/12/2019, su richiesta dalle parti, era rideterminata la pena in relazione al reato di truffa ascrittogli.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 27026/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO 1. Minò Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa il 15/12/2021 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bologna del 09/12/2019, su richiesta dalle parti, era rideterminata la pena in relazione al reato di truffa ascrittogli.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio ricorso per cassazione cognizione del ricorso per cassazione truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Minò Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa il 15/12/2021 ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • MINO' Luigi nato a San Severo il 28/09/1984 avverso la sentenza emessa il 15/12/2021 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO 1. Minò Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa il 15/12/2021 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Bologna del 09/12/2019, su richiesta dalle parti, era rideterminata la pena in relazione al reato di truffa ascrittogli.

2. Ha eccepito il ricorrente la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità nonché l'erronea applicazione di legge circa la quantificazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2022 Il Consiglie