Cassation appeal dismissed for inadmissibility as plea bargain appeals cannot challenge lack of non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the court's failure to explicitly exclude non-prosecution grounds. The appellant argued that the trial court omitted the statutory exclusion required under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds and do not permit a general review of the judge's reasoning on non-prosecution conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to statutory grounds and cannot be used to challenge the judge's reasoning regarding the exclusion of non-prosecution hypotheses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • D'AMORE Salvatore nato a Palermo il 19/10/1985 avverso la sentenza emessa il 14/07/2020 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio FATTO E DIRITTO 1.
1. Nell'interesse di D'Amore Salvatore è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 14/07/2020 applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione al reato di ricettazione ascrittogli. Ha eccepito il ricorrente l'omesso accertamento dell'esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame) le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato); per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile (Cass. sez. 2, sent. n. 4727 dell'11/01/2018 - dep. 01/02/2018 - Rv. 272014).
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore I\f