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Ordinanza — n. 26931/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic mitigating circumstances not covered by settlement agreement exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26931/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing based on generic mitigating circumstances rather than valid grounds for cassation. The defense argued that the appellate court failed to recognize prevailing generic mitigating factors, ignoring that the reduced sentence resulted from a formalized settlement agreement between the parties. The court ruled that such sentencing determinations fall outside the scope of admissible cassation grounds, which are limited to defects in the formation of the party's will or the prosecutor's consent.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: In appeals involving a settlement agreement, cassation appeals are admissible only regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, while complaints about waived grounds or sentencing determinations not constituting illegal sanctions are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement sentencing generic mitigating circumstances appellate reform procedural grounds limitation attenuazione libera della pena adeguamento della pena censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 62 bis c.p.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 62 bis cod.pen.
Art. 129 c.p.p.
art. 62 bis cod.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 62 bis cod.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102;
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ARCIDIACONO GAETANO n. a Paterno 1'8/8/1996 avverso la sentenza emessa in data 15/6/21 dalla Corte di Appello di Catania Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del concordato sulla pena formalizzato dalle parti, riduceva ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 666,00 di multa la pena inflitta a Arcidiacono Gaetano in relazione al delitto di rapina aggravata ascrittogli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 62 bis cod.pen. in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al t concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia il mancato riconoscimento delle generiche prevalenti trascurando di considerare che la pena applicata e la comparazione delle circostanze è frutto dell'accordo pattizio recepito dal giudice d'appello. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P