Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant lacks standing after legislative reform changing who may file such appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Baldini Ubaldo's appeal inadmissible because he lacks standing to file it personally. Although he sought rescission of a final judgment, the law was amended in 2017 to restrict who can initiate such proceedings. Consequently, the court ordered him to pay the procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The right to file a criminal appeal for rescission of a final judgment is now exclusively vested in the public prosecutor and the victim, excluding the convicted person.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Baldini Ubaldo, nato a Firenze il 27/01/1962, avverso l'ordinanza del 21/01/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 26 ottobre del 2020, irrevocabile il 12 dicembre 2020. Ricorre per cassazione Baldini Ubaldo, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore da epoca precedente alla proposizione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Alfredo Mantovano Cr nAl! DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECO