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Ordinanza — n. 26928/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26928/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26928/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e porto abusivo di coltello contestatigli. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla eccessività della pena.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26928/2022 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla eccessività della pena.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena proroga del periodo di prova violazione del principio di celerità commisurazione della pena per rapina ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Piazzese Vittorio, nato a Avola il 28/04/1985, avverso la sentenza del 06/12/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e porto abusivo di coltello contestatigli.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla eccessività della pena.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento non motivate e al trattamento sanzionatorio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Alfredo Mantovano r\A IA441)0., DEPOSITATO IN CANCELLERIA SE