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Ordinanza — n. 26927/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26927/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26927/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DRAGAN DARK° n. in Jugoslavia il 3/10/1984 avverso la sentenza emessa in data 20/12/21 dalla Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis E CONSIDERATO IN DIRETTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del concordato sulla pena formalizzato dalle parti, riduceva ad anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 818,00 di multa la pena inflitta a Dragan Darko in relazione ai delitti di rapina, resistenza e lesioni a p.u. ascrittigli in rubrica.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26927/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina remissione della pena revisione della sentenza penale riduzione della pena adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DRAGAN DARK° n. in Jugoslavia il 3/10/1984 avverso la sentenza emessa in data 20/12/21 dalla Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRETTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del concordato sulla pena formalizzato dalle parti, riduceva ad anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 818,00 di multa la pena inflitta a Dragan Darko in relazione ai delitti di rapina, resistenza e lesioni a p.u. ascrittigli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per mot vi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto est difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/201.9, Rv.276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia in forma del tutto generica insussistenti vizi e lacune motivazionali in punto di mancata rilevazione di cause di proscioglimento. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il