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Ordinanza — n. 26925/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26925/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da COSTANTINO LORENZO n. a Bari il 21/9/1985 avverso la sentenza emessa in data 8/2/22 dal Tribunale di Bari Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Bari, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a Costantino Lorenzo la pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai delitti di rapina aggravata e resistenza a p.u. in rubrica ascrittigli.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 26925/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale pena privativa della libertà criminalità persistente sanzioni penali impunità sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da COSTANTINO LORENZO n. a Bari il 21/9/1985 avverso la sentenza emessa in data 8/2/22 dal Tribunale di Bari Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Bari, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a Costantino Lorenzo la pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai delitti di rapina aggravata e resistenza a p.u. in rubrica ascrittigli.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. La doglianza difensiva è inammissibile in quanto non consentita. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102), situazione non ravvisabile nella specie. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P