Ordinanza — n. 26924/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PALMA PASQUALE n. a Cetraro il 13/6/1978 avverso la sentenza emessa in data 10/1/22 dalla Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord e in accoglimento del concordato sulla pena formalizzato dalle parti, riduceva ad anni quattro, mesi due di reclusione la pena inflitta a Palma Pasquale in relazione ai delitti di tentata rapina pluriaggravata e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26924/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a Cetraro il 13/6/1978 avverso la sentenza emessa in data 10/1/22 dalla Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord e in accoglimento del concordato sulla pena formalizzato dalle parti, riduceva ad anni quattro, mesi due di reclusione la pena inflitta a Palma Pasquale in relazione ai delitti di tentata rapina pluriaggravata e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PALMA PASQUALE n. a Cetraro il 13/6/1978 avverso la sentenza emessa in data 10/1/22 dalla Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Napoli Nord e in accoglimento del concordato sulla pena formalizzato dalle parti, riduceva ad anni quattro, mesi due di reclusione la pena inflitta a Palma Pasquale in relazione ai delitti di tentata rapina pluriaggravata e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Rv.276102;
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa lamenta esclusivamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, trascurando che la misura della pena ratificata dal giudice d'appello è frutto dell'accordo pattizio intervenuto con la pubblica accusa. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il