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Ordinanza — n. 26923/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating waived grounds and generic complaints on penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26923/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds previously waived during the appellate proceedings. The appellant's lawyer argued for a review of witness statements and potential acquittal causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court noted these were explicitly renounced. Consequently, the appeal was rejected for being based on non-permitted motives, resulting in a ruling against the appellant for procedural misconduct.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals involving a settlement agreement, only grievances regarding the parties' intent, prosecutor's consent, or divergent judicial pronouncements are admissible, while complaints about waived acquittal causes or generic defects in penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived grounds inadmissibility penalty determination review acquittal causes exclusion procedural misconduct sanction commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità Pibia Alessandro e alla verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità Pibia Alessandro e alla verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da NONNE SALVATORE n. a Nuoro il 16/9/1981 avverso la sentenza emessa in data 12/1/22 dalla Corte di Appello di Cagliari Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale e in accoglimento del concordato sulla pena formalizzato dalle parti, riduceva ad anni sette,mesi otto, giorni dieci di reclusione ed euro 2.711,00 di multa la pena inflitta a Nonne Salvatore in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata e porto e detenzione illegale di armi ascrittigli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità Pibia Alessandro e alla verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della paite di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/201.9, Rv.276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170). Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa reitera censure oggetto di rinunzia in appello e denunzia in forma del tutto generica insussistenti vizi e lacune motivazionali in punto di mancata rilevazione di cause di proscioglimento. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa celle Ammende. Così deciso in Roma, 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il