Ordinanza — n. 26920/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da HASSAN HEMZA n. in Marocco il 22/11/1993 avverso la sentenza emessa in data 17/12/21 dalla Corte di Appello di Torino Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/4/21, aveva riconosciuto l'Hassan colpevole del delitto di tentata rapina impropria aggravata, condannandolo -in esito a giudizio abbreviato- alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 206,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26920/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte o-Ju dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da HASSAN HEMZA n. in Marocco il 22/11/1993 avverso la sentenza emessa in data 17/12/21 dalla Corte di Appello di Torino Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/4/21, aveva riconosciuto l'Hassan colpevole del delitto di tentata rapina impropria aggravata, condannandolo -in esito a giudizio abbreviato- alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 206,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte o-Ju dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President