Ordinanza — n. 26917/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di furto aggravato e rapina contestatigli. violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art.129 cod. proc. pen. in relazione al reato di rapina;2) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26917/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Cioce Michele, nato a Adria il 17/10/1987, avverso la sentenza del 24/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di furto aggravato e rapina contestatigli.
2. Ricorre per cassazione Cioce Michele deducendo:
1) violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento del ricorrente ex art.129 cod. proc. pen. in relazione al reato di rapina;2) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno;
3) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento, al trattamento sanzionatorio ed alla concessione di attenuanti in presenza di pene non illegali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari A Alfredo Mantovano WVL DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIO