Ordinanza — n. 26909/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da IANNECE DONATO n. ad Aquilonia il 28/6/1957 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in data 16/12/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 37 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 26909/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dello Iannece, Avv. Antonella Pedone, la quale ha dedotto: 2.1 l'omessa motivazione con riferimento al procedimento pregiudicante. La difesa assume che per un mero refuso nella dichiarazione di ricusazione era stato richiamato il proc. n. 1313/2012 rgnr quale procedimento a carico del ricorrente trattato dal Dott. Pelino invece che quello iscritto al n. 2334/2013. La Corte territoriale si è limitata a rilevare che il procedimento richiamato era a carico di soggetti diversi dall'istante sebbene l'esatta indicazione del numero di registro generale Gip e le allegazioni alla dichiarazione di ricusazione rendessero ben identificabile il procedimento pregiudicante; 2.2 la violazione dell'art. 37 cod.proc.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da IANNECE DONATO n. ad Aquilonia il 28/6/1957 avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in data 16/12/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Iannece Donato nei confronti di Walter Pelino, giudice del Tribunale di Bolzano. La Corte territoriale, premessa la "non agevole interpretazione delle ragioni sottese" all'istanza, evidenziava che il Dott. Pelino non era titolare del proc. n.864/2019 evocato dallo Iannace ma si era limitato a sostituire la collega Scheidle all'udienza del 22/10/2019, disponendo un mero rinvio dinanzi alla stessa, senza compiere alcuna attività né esprimere giudizi di sorta sulla regiudicanda.2.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dello Iannece, Avv. Antonella Pedone, la quale ha dedotto: 2.1 l'omessa motivazione con riferimento al procedimento pregiudicante. La difesa assume che per un mero refuso nella dichiarazione di ricusazione era stato richiamato il proc. n. 1313/2012 rgnr quale procedimento a carico del ricorrente trattato dal Dott. Pelino invece che quello iscritto al n. 2334/2013. La Corte territoriale si è limitata a rilevare che il procedimento richiamato era a carico di soggetti diversi dall'istante sebbene l'esatta indicazione del numero di registro generale Gip e le allegazioni alla dichiarazione di ricusazione rendessero ben identificabile il procedimento pregiudicante; 2.2 la violazione dell'art. 37 cod.proc.pen.
La difesa assume che l'incompatibilità del dott. Pelino non deriva da atti o giudizi espressi nell'ambito del procedimento n. 7121/2014 bensì dalla pregressa valutazione dei fatti in altro procedimento, avendo provveduto quale Gip alla proroga delle indagini preliminari e successivamente all'archiviazione del proc. iscritto al n. 5891/13 RGGIP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure. La difesa, invero, assume apoditticamente la sussistenza dei presupposti per la ricusazione senza confrontarsi criticamente con gli elementi che la Corte territoriale ha posto a base della propria declaratoria di irricevibilità dell'istanza. Devesi innanzitutto evidenziare che non risulta concretamente enucleata la specifica ipotesi ex art. 37 cod.proc.pen. cui il dichiarante ha inteso far riferimento nella richiesta originaria dal momento che il Dott. Pelino non consta abbia svolto in relazione al proc. n.7121/2014 alcuna attività giurisdizionale, essendosi limitato ad un differimento ad altra udienza in sostituzione della collega titolare del ruolo.
La difesa assume in maniera assertiva che sussisterebbe, comunque, una non meglio specificata causa di ricusazione, essendosi il ricusato occupato di altro procedimento a suo carico, definito con provvedimento di archiviazione, evocando in termini del tutto indeterminati una pretesa "incompatibilità" del Dott. Pelino. Nessun dettaglio è fornito in ordine all'asserita parziale coincidenza dei fatti valutati nei due diversi procedimenti. 1.1 Questa Corte ha da tempo chiarito che le previsioni di ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale, e, più in particolare, della capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono 2 su, essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva. (Sez. 6, n. 3920 del 26/11/1999, dep. 2000, Rv. 215315; n. 15861 del 23/03/2001, Rv. 218669).
2. A tanto consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 28 giugno 2022