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Sentenza — n. 26906/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26906/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26906/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro conservativo disposto nei confronti del ricorrente, ritenendo che la efficacia della misura cautelare reale non potesse ritenersi cessata, ex art. 317, comma 4, cod. proc. pen.. Infatti, nonostante la Corte di merito abbia indicato che il ricorrente era stato assolto con sentenza irrevocabile dall'accusa di truffa aggravata (640-bis cod.pen.) originariamente contestatagli e posta a fondamento della misura, rimanevano pendenti le questioni civili, dal momento che la Corte di cassazione, con sentenza n. 43112 del 6 ottobre 2021, in accoglimento del ricorso in allora proposto dalla sola parte civile contro la sentenza di proscioglimento con revoca di tutte le statuizioni civili intervenuta nel secondo grado del giudizio di cognizione, aveva annullato la sentenza di appello con rinvio al giudice civile, sicché tale statuizione comportava "la possibilità di un'evoluzione del procedimento a favore della parte civile", con conseguente necessità del mantenimento del sequestro conservativo a tutela delle ragioni creditorie di quest'ultima.

Regesto Legislator

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art. 675 cod. proc. civ, art. 317 cod. proc. pen, art. 392 cod. proc. civ, art. 393 cod. proc. civ; Sentenza — n. 26906/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il processo civile si è estinto ex art. 393 cod. proc. civ.. Ne consegue che hanno perso consistenza le ragioni poste dalla Corte di appello a sostegno del mantenimento della misura, secondo cui il sequestro, nonostante il definitivo proscioglimento del ricorrente, aveva ancora una ragion d'essere in quanto vi era "la possibilità di un'evoluzione del procedimento a favore della parte civile". L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con la conseguente caducazione della misura cautelare reale.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro continuazione dell'esecuzione sequestro conservativo recupero di crediti riscossione di pene pecuniarie titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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art. 675 cod. proc. civ
violazione di legge per non avere la Corte valorizzato la circostanza che la parte civile non aveva mai dato esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Milano impositiva del sequestro conservativo; tanto la Corte avrebbe dovuto rilevare ex art. 675 cod. proc. civ..
art. 317 cod. proc. pen
Infine, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 317 cod. proc. pen.
art. 392 cod. proc. civ
art. 393 cod. proc. civ
Pertanto, il processo civile si è estinto ex art. 393 cod. proc. civ..
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Cavacece Alessandro, nato a Milano il 20/07/1964, avverso l'ordinanza del 14/12/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Lo Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro conservativo disposto nei confronti del ricorrente, ritenendo che la efficacia della misura cautelare reale non potesse ritenersi cessata, ex art. 317, comma 4, cod. proc. pen.. Infatti, nonostante la Corte di merito abbia indicato che il ricorrente era stato assolto con sentenza irrevocabile dall'accusa di truffa aggravata (640-bis cod.pen.) originariamente contestatagli e posta a fondamento della misura, rimanevano pendenti le questioni civili, dal momento che la Corte di cassazione, con sentenza n. 43112 del 6 ottobre 2021, in accoglimento del ricorso in allora proposto dalla sola parte civile contro la sentenza di proscioglimento con revoca di tutte le statuizioni civili intervenuta nel secondo grado del giudizio di cognizione, aveva annullato la sentenza di appello con rinvio al giudice civile, sicché tale statuizione comportava "la possibilità di un'evoluzione del procedimento a favore della parte civile", con conseguente necessità del mantenimento del sequestro conservativo a tutela delle ragioni creditorie di quest'ultima.

2. Ricorre per cassazione Cavacece Alessandro, deducendo:

1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto che il sequestro conservativo non avesse perso efficacia ex lege nonostante l'intervenuta assoluzione definitiva del ricorrente dal reato di truffa con la formula perché il fatto non sussiste.

2) violazione di legge per non avere la Corte valorizzato la circostanza che la parte civile non aveva mai dato esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Milano impositiva del sequestro conservativo; tanto la Corte avrebbe dovuto rilevare ex art. 675 cod. proc. civ.. Il ricorrente sollecita la rimessione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale ravvede un contrasto giurisprudenziale, relativamente alla revoca del sequestro conservativo solo previa prestazione di idonea cauzione. Infine, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 317 cod. proc. pen. come interpretato dalla Corte di appello, con riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., sotto il profilo che la norma verrebbe a creare disparità di trattamento tra coloro che ne subiscono l'applicazione nel processo penale e coloro che, nel giudizio civile, possono ottenere, ex artt. 669, nonies e 675 c.p.c. la revoca del sequestro per mancanza dei suoi presupposti; inoltre, l'art. 317 cod. proc. pen., sarebbe lesivo della proprietà privata non consentendo al giudice di verificare l'esistenza dei presupposti applicativi della misura e di revocarla quando accerti che siano venuti meno i suoi presupposti.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi con i quali si deduce l'estinzione del processo civile per la mancata riassunzione dopo la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, come da certificazione di cancelleria prodotta.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Risulta assorbente quanto dedotto dal ricorrente attraverso i motivi nuovi, con i quali è stato documentato, attraverso certificazione di cancelleria, che la parte civile, a tutela delle cui ragioni creditorie era stato disposto il sequestro conservativo, non ha provveduto a riassumere il processo davanti al giudice civile nel termine di tre mesi previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che aveva disposto l'annullamento con rinvio.

Pertanto, il processo civile si è estinto ex art. 393 cod. proc. civ.. Ne consegue che hanno perso consistenza le ragioni poste dalla Corte di appello a sostegno del mantenimento della misura, secondo cui il sequestro, nonostante il definitivo proscioglimento del ricorrente, aveva ancora una ragion d'essere in quanto vi era "la possibilità di un'evoluzione del procedimento a favore della parte civile". L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con la conseguente caducazione della misura cautelare reale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari itfredo Mantovano