Sentenza — n. 26897/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi uditi i difensori: avv. Cesare Vanzetti, per Stecca Flora; avv. Stefania Pattareilo per Trabujo Loris, Battagliarin Sara, Fistariol Walter, Rossi Paolo, Levach Elia e Nalesso Marco; avv. Maura Giannelli per quale sostituto processuale dell'avv. Di Blasio Andrea, per Pegoraro Anna, Causin Gino, Mucaj Erion e Zennaro Roberto, SI dà atto che in data 19 aprile 2022 l'avvocato PAMMOLI GIANLUCA, in difesa di PATTARELLO PAOLO, ha fatto pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore poiché deve assistere in udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Novara una imputata detenuta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 172 c.p; Sentenza — n. 26897/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto all'orario, il ricorrente precisa che il provvedimento organizzativo del Tribunale non era stato portato a conoscenza dell'ufficio della Procura della Repubblica ed esso conterrebbe una violazione dell'art. 162 della Legge 1196 del 1960, dal momento che l'orario minimo di apertura al pubblico era previsto in sole due ore giornaliere (dalle 9 alle 11) anziché quattro, circostanza che avrebbe creato un incolpevole affidamento nel ricorrente.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PPOCUPALORL: DELLA REPUBBLICA PRESSO IL. TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: BOATTO GILBERTO nato a UDINE il 21/09/1941 PATTARELLO PAOLO nato a MIRA il 16/02/1948 TRABWO LORIS nato a VENEZIA il 20/05/1.969 MICI il E1ON CR1STIAN nato a DOLO il 09/09/1970 LIV1ERI LUCA ANTONIO MARIA nato a MIRA il 09/11/1962 BAI IAGLIARIN SARA nato a VENEZIA il 13/09/1990 STECCA FLORA nato a PADOVA il 25/08/1964 PECORARO ANNA nato a DOLO il 06/01/1958 SORATO ROBERTO nato a DOLO il 20/08/1964 IvitnRAZ71 LUCiA nato a MIRA il 24/09/1944 GUERRIERI.
AN1ONIO nato a LUCERA il 11/11/1944 PADOVANI MARCO nato a VERRARA il 20/05/1950 SHEME11 ARI rESTIM Tìato il 25/10/1988 CORRADINI DANIELE nato a VENEZIA il 07/07/1965 SEDDA GIANFRANCO nato a CAGLIARI il 29/01/1943 FISTARIOL WALTER nato a VENEZIA il 15/05/1971 ROSSI PAOLO nato a VENEZIA il 13/09/1966 RIVELLINI FRANCESCO nato a TELGATE il 20/09/1954 PINTONELLO SELICIATO FABIO nato a PADOVA il 13/09/1965 MARIN GIUSEPPE nato a MIRA il 19/03/1.966 CAUSIN GINO nato a MIRANO il 22/03/1945 TRABWO PAMELA nato a DOLO il 06/10/1995 GIANTIN IVAN nato a MAROSTICA il 05/04/1972 STEFANUITO MELISSA nato a PORDENONE il 17/02/1988 PASQUALIN MASSIMO nato a DOLO il 08/01/1968 LEVACH ELIA nato a DOLO il 21/08/1992 IIASIMAi LRGYS nato il 08/03/1.989 MUCAJ ERION nato il 26/03/1988 NALESSO MARCO nato a VENEZIA il 15/05/1984 DUSE ALESSANDRO nato a VENEZIA il 18/12/1961 TRABUJO DENIS nato a VENEZIA il 2.8/09/1977 ZENNARO ROBERTO nato a VENEZIA il 16/05/1969 avverso l'ordinanza del 17/12/2021 del TRIE3, LIBERIA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette/sentite le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il Proc.
Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi uditi i difensori: avv. Cesare Vanzetti, per Stecca Flora; avv. Stefania Pattareilo per Trabujo Loris, Battagliarin Sara, Fistariol Walter, Rossi Paolo, Levach Elia e Nalesso Marco; avv. Maura Giannelli per quale sostituto processuale dell'avv. Di Blasio Andrea, per Pegoraro Anna, Causin Gino, Mucaj Erion e Zennaro Roberto, SI dà atto che in data 19 aprile 2022 l'avvocato PAMMOLI GIANLUCA, in difesa di PATTARELLO PAOLO, ha fatto pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore poiché deve assistere in udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Novara una imputata detenuta.
Il Proc Gen. chiede il rigetto dell'istanza evidenziando che la stessa è stata presentata dopo la fissazione di questo procedimento. Le difese si rimettono. La Corte alle ore 10,17 si ritira. Alle ore 10,19 la Corte rientra in aula e dà atto che considerata la genericità della richiesta di differimento, poiché il difensore non indica la possibilità di avvalersi di un sostituto processuale, rigetta la richiesta. Gli avvocati presenti, dopo breve dibattimento, si associano alla richiesta del Proc. Gen. e chiedono l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Venezia dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 15.1 1.2021, rilevandone la tardività. Con l'ordinanza impugnata il GIP aveva solo parzialmente accolto la richiesta di emissione di misure cautelari nei confronti di alcuni indagati. Il Tribunale giustificava la decisione precisando che l'ordinanza impugnata era stata comunicata all'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il 1.9.11.2021., data individuata come dies a quo rispetto al termine per proporre impugnazione.
L'appello del Pubblico ministero era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Venezia il 29 ottobre del 2021 alle ore 12,40 oltre l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio fissato per le ore 11,00 come da provvedimento organizzativo del Presidente della Sezione competente del 16 ottobre 2020.2. Ricorre per cassa/ione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale adeguatamente valutato che l'appello del Pubblico ministero era stato depositato in termini, nell'ultimo giorno utile previsto dalla legge.
Quanto all'orario, il ricorrente precisa che il provvedimento organizzativo del Tribunale non era stato portato a conoscenza dell'ufficio della Procura della Repubblica ed esso conterrebbe una violazione dell'art. 162 della Legge 1196 del 1960, dal momento che l'orario minimo di apertura al pubblico era previsto in sole due ore giornaliere (dalle 9 alle 11) anziché quattro, circostanza che avrebbe creato un incolpevole affidamento nel ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Il 'Tribunale ha correttamente richiamato il pacifico principio di diritto secondo il quale, è inammissibile per tardività l'atto di impugnazione la cui presentazione, dall'attestazione dell'ufficio di cancelleria, risulti effettuata nell'ultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco (nella specie, venti minuti), all'orario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, dopo aver fatto ingresso nell'ufficio prima della scadenza dell'orario di apertura, abbia dovuto attendere che il pubblico ufficiale addetto provvedesse all'effettiva ricezione dell'atto in questione. (Fattispecie relativa ad impugnazione del pubblico ministero). (Se/. 4, n. 42963 del 04/10/2001, Mormeglio, Rv. 220579), Tale principio di diritto è stato ribadito da successive decisioni (Sez. 4, n. 6849 del 22/01/2004, Moscatiello, Rv. 22791.9 e Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv. 274682).
Nella motivazione di tale ultima decisione, si precisa che: "il termine per fare dichiara/ioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario, a norma dell'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico (Sez. U, Sentenza n. 30 del 27/09/1995 Rv. 202901). Di conseguenza, è inammissibile per tardività l'atto di impugnazione la cui presentazione, dall'attestazione dell'ufficio di cancelleria, risulti effettuata nell'ultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco, all'orario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, pur trovandosi nei locali del palazzo di giustizia prima della scadenza dell'orario di apertura, abbia dovuto spostarsi da un ufficio all'altro (Sez. 4, Sentenza n. 42963 del 04/10/2001 Rv. 220579;
Sei. 6, Sentenza n. 6849 del 22/01/2004 Rv. 227919).
3. Nel caso di specie, infatti, non è riscontabile la violazione della norma dell'art. 177, comma 6, c.p.p. e tanto meno l'illegittimità del provvedimento, avente natura amministrativa, col quale si è dettata la disciplina dell'orario di apertura al pubblico per il deposito degli atti al Tribunale del riesame dalle ore 8,30 alle ore 12,45 in modo pienamente aderente al disposto della norma del codice processuale sopra richiamata. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di occuparsi del problema in casi analoghi (Sez. 1 17 dicembre 1997 - dep. 26 marzo 1998, n. 7112 Tarantino;
Sez. U 4 ottobre 2001, n. 42963, Monzeglio) con giurisprudenza pienamente condivisa dal Collegio giudicante, secondo cui l'orario di servizio e di lavoro dei personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale) sono del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l'orario di servizio orario e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono ii rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudiziario.
Al termine dell'orario di apertura al pubblico nessun atto può più essere depositato ne' può essere fatta alcuna dichiarazione ne' compiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno successivo, sempre nei limiti dell'orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficio personale in servizio; di conseguenza, ai fini in questione il Pubblico Ministero, parte del processo penale, è soggetto all'orario di apertura al pubblico per il deposito dei suoi atti e per il compimento delle altre attività previste dal comma 6 dell'art. 172 c.p.p. presso l'ufficio giudiziario considerato".
La circostanza che l'ufficio della Procura non fosse a conoscenza del provvedimento amministrativo adottato dal Presidente del Tribunale è smentita dall'ordinanza impugnata, la quale ha precisato che il provvedimento era affisso all'ingresso degli Uffici ed era stato emesso dal medesimo Tribunale, in altro procedimento, un precedente analogo provvedimento di inammissibilità per la stessa causa. Nessuna rilevanza può avere, nel presente processo, la decisione del Consiglio di Stato citata dal ricorrente (n. 798 del 2014). poiché, come ha correttamente sottolineato il Procuratore generale nelle conclusioni scritte, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 162 della Legge 1196 del 1960 non può tradursi nella disapplicazione dell'atto amministrativo sostanziatosi nella regolamentazione dell'orario di lavoro del -tribunale interessato, evenienza che, infatti, neanche il ricorrente ha suggerito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.05.2022. Il Consigliere