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Sentenza — n. 26893/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26893/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26893/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento, il Tribunale di Messina, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 23 settembre del 2021 che aveva disposto il sequestro preventivo dell'importo di curo 1.8.473,26 per l'annualità 2020 ed euro 14.567,00 per l'anno 2019, in relazione al reato di truffa aggravata contestato al ricorrente al capo A della imputazione provvisoria nella veste di medico ospedaliero in regime di "intramoenia". Le somme in sequestro sono state qualificate come profitto del reato, costituendo le indennità che l'azienda ospedaliera aveva riconosciuto al ricorrente a titolo di corrispettivo per essersi lo stesso impegnato a svolgere in via esclusiva attività lavorativa in suo favore, cosa che, secondo la ricostruzione dell'ordinanza, non era avvenuta, 2.

Regesto Legislator

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artt. 640-quater cod.pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 26893/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Mastroeni Francesco, deducendo vizio della motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare il provvedimento genetico che, a sua volta, non conterrebbe alcuna specifica motivazione in proposito al di là di una mera formula di stile applicabile in ogni circostanza.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva prestazioni indebitamente riscosse sospensione del diritto all'indennità indennità giornaliere di malattia regime di risarcimento spese per malattia prese in carico

Disposizioni normative citate

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artt. 640-quater cod.pen
Si tratta, nella specie, di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 640-quater cod.pen.
art. 240 cod. pen
pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Mastroeni Francesco, nato a Messina il 25/08/1969, avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento, il Tribunale di Messina, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 23 settembre del 2021 che aveva disposto il sequestro preventivo dell'importo di curo 1.8.473,26 per l'annualità 2020 ed euro 14.567,00 per l'anno 2019, in relazione al reato di truffa aggravata contestato al ricorrente al capo A della imputazione provvisoria nella veste di medico ospedaliero in regime di "intramoenia". Le somme in sequestro sono state qualificate come profitto del reato, costituendo le indennità che l'azienda ospedaliera aveva riconosciuto al ricorrente a titolo di corrispettivo per essersi lo stesso impegnato a svolgere in via esclusiva attività lavorativa in suo favore, cosa che, secondo la ricostruzione dell'ordinanza, non era avvenuta, 2.

Ricorre per cassazione Mastroeni Francesco, deducendo vizio della motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. Il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare il provvedimento genetico che, a sua volta, non conterrebbe alcuna specifica motivazione in proposito al di là di una mera formula di stile applicabile in ogni circostanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Si tratta, nella specie, di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex artt. 640-quater cod.pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.. 11 ricorrente richiama correttamente il principio di diritto, recentemente ribadito dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 36959 del 2021, Ellade, secondo iI quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff:

Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv, 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943). Nel caso in esame, se è pacifico e neanche contestato in ricorso il principio che il Tribunale del riesame possa fare riferimento per relationem al provvedimento genetico (da ultimo, Sei'. 2, n. /258 del 27/1.1/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509), è vero che il decreto di sequestro ha offerto sul punto, solo la seguente motivazione: "lasciare le somme de quitus nella disponibilità del sanitario significherebbe consolidare una percezione indebita e rischiare un occultamento, dispersione ecc. del denaro incamerato".

Tale motivazione deve ritenersi del tutto apparente per la sua astrattezza, tanto da costituire una violazione di legge -- unico profilo deducibile in questa sede - poiché non spiega, alla luce del principio di diritto citato, perché sia giustificato, rispetto alla particolare situazione concreta inerente al ricorrente ed alla sue condizioni patrimoniali rispetto alla entità del sequestro, l'effetto anticipatorio della misura rispetto alla confisca definitiva che potrà essere disposta in caso di condanna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. :324, comma 5, cod. proc. pen. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.05.2022. H Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga