Sentenza — n. 26887/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., ricomprendendosi in tale vizio, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico, seguito dal giudice (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 bis cod. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26887/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., ricomprendendosi in tale vizio, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico, seguito dal giudice (Sez.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TARULLI MARIA, nata a Cava de' Tirreni il 3 ottobre 1977 avverso l'ordinanza emessa il 19 luglio 2021 dal Tribunale del riesame di Salerno Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 1° aprile 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria presentata dal difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da TARULLI MARIA contro il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 10 luglio 2021. Alla ricorrente è stato contestato provvisoriamente di avere commesso due reati di cui all'art. 512 bis cod. pen. in concorso con Ferrara Gennaro. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Tarulli Maria, che ha dedotto con un unico articolato motivo la violazione di legge e la mancanza di motivazione, per non avere il Tribunale del riesame chiarito i presupposti di applicazione dell'art. 512 bis cod. pen. ovvero la disponibilità illecita in capo al Ferrara, coindagato della ricorrente, di capitali illeciti per i quali avvalersi di interposizione fittizia.
Il Tribunale del riesame avrebbe trascurato la documentazione depositata dalla difesa in allegato alla memoria difensiva, contenente: le dichiarazioni rese dalla ricorrente alla polizia giudiziaria circa la propria estraneità a ogni condotta, lecita o illecita, di Ferrara Giovanni, suo ex coniuge; la pronuncia di separazione legale di recente intervenuta a conclamare quella di fatto; l'impegno economico, assunto con il mutuo, contratto con la garanzia della propria unica casa di abitazione. Non vi sarebbe motivazione sulla finalità, in capo a Ferrara Giovanni, di eludere la normativa in materia di prevenzione patrimoniale e sulla consapevolezza della ricorrente di tale finalità.
Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe commesso errori nella valutazione della documentazione, con particolare riferimento alle risorse disponibili da parte della ricorrente, come indicati ai fogli da 7 a 13 del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., ricomprendendosi in tale vizio, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico, seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 e sulla scia di tale pronuncia: Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Rv. 254893). Nel caso in esame, il ricorso proposto si fonda su doglianze non consentite, perché involgenti asseriti difetti di motivazione, a fronte di un provvedimento esente da vizi. Attraverso diffuse argomentazioni, infatti, il Tribunale del riesame è pervenuto alla conclusione che Ferrara Gennaro costituiva le attività commerciali in capo alla moglie e alla sorella, prive di redditi o con redditi esigui, impiegando capitali illeciti di cui aveva la disponibilità in ragione delle attività di abusivo esercizio del credito, da lui svolte, ed avendo la necessità di riciclare il denaro dalle stesse proveniente, oltre che di occultare la sua presenza all'interno delle indicate attività.
Quanto al profilo soggettivo del reato, il Tribunale del riesame ha affermato che Ferrara Gennaro risultava condannato per il reato di associazione mafiosa e, quindi, era soggetto ben inserito in contesti illeciti e soprattutto era a conoscenza dei meccanismi propri delle misure di prevenzione. Ferrara era inoltre soggetto che viveva abitualmente di proventi illeciti, non risultando che lo stesso svolgesse alcuna attività di tipo lecito. In particolare, secondo il Collegio del riesame, era "chiaro che il Ferrara, come detto soggetto di antica appartenenza criminale e, quindi, conoscitore delle problematiche in esame, svolgendo nell'attualità condotte illecite da cui ricava il proprio arricchimento, ben poteva temere di essere sottoposto a misura di sicurezza patrimoniale e personale ed avesse perciò la necessità di occultare la reale appartenenza dei suddetti beni.
Allo stesso modo Tarulli Maria era perfettamente consapevole di collaborare con il marito in detta illecita attività, attesa la mancanza o comunque inconsistenza dei redditi, da lei percepiti nel periodo in esame, che certamente non potevano consentirle un così facile accesso a continui finanziamenti e soprattutto in ragione del ruolo svolto dal Ferrara durante le attività di ristrutturazione dei locali che personalmente seguiva con annotazioni dei pagamenti sulla sua agenda". Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio, non essendo presente la dedotta violazione dell'art. 512 bis cod. pen. né essendo la motivazione apparente.
Di contro, la ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, la violazione di legge e la mancanza di motivazione, ma, al di là del formale dato enunciativo, ella si è limitata a criticare il significato che il giudice del merito ha attribuito alle emergenze acquisite. Critica, questa, non consentita per le ragioni innanzi spiegate.
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha determinato la causa di inammissibilità del ricorso per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos