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Sentenza — n. 26874/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26874/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cosenza emessa il 2 dicembre 2016, confermava la responsabilità del ricorrente e le statuizioni civili in relazione al reato di truffa relativo alla compravendita di una motocicletta.fr 2. Ricorre per cassazione Gallo Dario deducendo violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza i m pu g nata. La data di consumazione del reato era da individuarsi nell'ottobre del 2012 in un giorno imprecisato, allorquando la persona offesa aveva restituito all'imputato la motocicletta con cambio manuale avuta in temporanea sostituzione di quella con cambio automatico, che la vittima aveva pagato senza mai riceverla. In quel momento, si era prodotto il danno effettivo per la persona offesa. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

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Sentenza — n. 26874/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Gallo Dario deducendo violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza i m pu g nata. La data di consumazione del reato era da individuarsi nell'ottobre del 2012 in un giorno imprecisato, allorquando la persona offesa aveva restituito all'imputato la motocicletta con cambio manuale avuta in temporanea sostituzione di quella con cambio automatico, che la vittima aveva pagato senza mai riceverla. In quel momento, si era prodotto il danno effettivo per la persona offesa. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

Parole chiave

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contravvenzione alla circolazione guida nonostante revoca della patente contratto di compravendita di veicoli contraffazione di merci altri reati restituzione del termine scaduto
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Gallo Dario, nato a Cosenza il 12/01/1961, avverso la sentenza del 03/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cosenza emessa il 2 dicembre 2016, confermava la responsabilità del ricorrente e le statuizioni civili in relazione al reato di truffa relativo alla compravendita di una motocicletta.fr 2. Ricorre per cassazione Gallo Dario deducendo violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza i m pu g nata. La data di consumazione del reato era da individuarsi nell'ottobre del 2012 in un giorno imprecisato, allorquando la persona offesa aveva restituito all'imputato la motocicletta con cambio manuale avuta in temporanea sostituzione di quella con cambio automatico, che la vittima aveva pagato senza mai riceverla. In quel momento, si era prodotto il danno effettivo per la persona offesa. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Il reato di truffa di cui si discute è contestato siccome commesso "dal giugno del 2012 al mese di ottobre del 2013". Il ricorrente per la prima volta in questa sede assume che esso si fosse consumato nell'ottobre del 2012. In punto di diritto, deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez.4, n. 47744 del 10/09/2015, Acacia Scarpetti).

Nel caso in esame, dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata emerge che il segmento finale della truffa, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, si era realizzato allorquando il ricorrente non aveva provveduto a versare alla persona offesa neanche la somma relativa alla vendita della moto con cambio manuale che l'imputato si era fatto restituire dalla vittima con la promessa di consegnarle una moto con cambio automatico oggetto della originaria contrattazione. Ne consegue che la tesi sostenuta in ricorso non pone un elemento incontrovertibile ma opinabile in punto di fatto rispetto al termine di decorrenza della prescrizione del reato, la quale, pertanto, secondo la stessa ricostruzione temporale effettuata in ricorso - che tiene conto dei periodi di sospensione del termine - non era maturata in data antecedente alla sentenza impugnata, dovendosi rimanere ancorati al termine ultimo indicato nella contestazione accusatoria.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica dei 12.05,2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Giovanna Verga - D