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Sentenza — n. 26860/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26860/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale che ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. e 646 cod. pen. 1.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta riferibilità della somma versata a titoli acconto dalla persona offesa e quanto alla valutazione effettuata in merito all'elemento psicologico.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26860/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sotto tale profilo, pertanto, le censure contenute nel ricorso, che prendono necessariamente le mosse da una diversa valutazione delle prove quanto alla natura da riconoscere al versamento della somma di denaro consegnata all'azienda dell'imputato, non sono consentite. Ai sensi dall'art. 608, comma 1 bis cod. proc. pen., infatti, quando il giudice di appello ha pronunciato sentenza con la quale ha confermato quella di proscioglimento emessa in primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto dall'organo dell'accusa solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del coma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., cioè per violazione di legge e non, come avvenuto nel caso di specie, per vizio di motivazione.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi motivi di cassazione accollo delle spese procedurali recupero dei costi recupero di crediti risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
pen., infatti, quando il giudice di appello ha pronunciato sentenza con la quale ha confermato quella di proscioglimento emessa in primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto dall'organo dell'accusa solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del coma 1 dell'art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALEnel procedimento a carico di: CARRI NO ANTONIO nato a CAMPOBASSO il 23/07/1964 CARRINO LUCA nato a TARANTO il 04/07/1940 inoltre: DIGLIO DEBORHA avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati MARIANO PRENCIPE e MIRELLA DE SANTIS che chiedono il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza del 15/7/2021, ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di CAMPOBASSO in data 18/9/2020 nei confronti di CARRINO ANTONIO e CARRINO LUCA in relazione al reato di appropriazione indebita di cui agli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale che ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. e 646 cod. pen. 1.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta riferibilità della somma versata a titoli acconto dalla persona offesa e quanto alla valutazione effettuata in merito all'elemento psicologico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nei due motivi di ricorso l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 603 cod. proc. pen. e 646 cod. pen. rilevando che la conclusione dei giudici di merito circa l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato sarebbe errata. La circostanza che la ditta Carrino infissi s.r.l. abbia operato esclusivamente quale intermediario per la presentazione della proposta di acquisto alla ditta Sicuker, infatti, non consentirebbe di concludere che la somma versata sia equiparabile a un acconto, per sua natura entrato a far parte della proprietà del venditore in conto prezzo, quanto, piuttosto, deve ritenersi che questa sia stata corrisposta con una specifica destinazione così che l'intermediario, cioè gli imputati, allorché non hanno adempiuto a quanto convenuto se ne sarebbero appropriati.

Tali elementi, d'altro canto, sarebbero pacificamente emersi dalle indagini effettuate e, in specifico, dalle stesse dichiarazioni rese da Carrino che ha ammesso che il loro ruolo era esclusivamente quello di intermediari per l'acquisto quali rappresentanti in esclusiva per il Molise della ditta Sciuker. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e comunque risultano manifestamente infondate. A fronte della ricostruzione dei fatti effettuata dai due giudici di merito, la conclusione circa l'equiparabilità della somma versata a un acconto, con i riferimenti alla natura dei rapporti intercorsi tra le parti e agli accordi intervenuti anche in un periodo successivo, allorché si era posto il problema di cercare un diverso fornitore degli infissi, appare corretta e coerente agli elementi emersi tanto che la motivazione sul punto risulta adeguata.

Sotto tale profilo, pertanto, le censure contenute nel ricorso, che prendono necessariamente le mosse da una diversa valutazione delle prove quanto alla natura da riconoscere al versamento della somma di denaro consegnata all'azienda dell'imputato, non sono consentite. Ai sensi dall'art. 608, comma 1 bis cod. proc. pen., infatti, quando il giudice di appello ha pronunciato sentenza con la quale ha confermato quella di proscioglimento emessa in primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto dall'organo dell'accusa solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del coma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., cioè per violazione di legge e non, come avvenuto nel caso di specie, per vizio di motivazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r