Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26236/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26236/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Mamone Antonio ricorre avverso l'ordinanza in data 08/07/2021 del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Locri che sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in relazione all'art. 512-bis, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione".

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 274 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26236/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della - cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
favoreggiamento riduzione della pena pena pecuniaria sospesa precedenti penali rilevanti sanzioni penali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 274 c.p
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAMONE ANTONIO nato a MESSINA il 03/12/1977 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Mamone Antonio ricorre avverso l'ordinanza in data 08/07/2021 del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Locri che sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in relazione all'art. 512-bis, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, b) ed e) c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione".

La manifesta illogicità della motivazione viene denunciata in relazione alla ritenuta sussistenza di una proporzione tra la misura "da ultimo applicata dal giudice procedente". A tal proposito la difesa evidenzia che "il Tribunale compie un evidente errore che vizia il percorso motivazionale esposto in quanto ritiene che la pena inflitta al ricorrente con la sentenza di primo grado sia di 8 (otto) anni" mentre "in realtà la condanna intervenuta in capo al Mamone è di anni 3 (tre) di reclusione e mesi 6 (sei) ", a fronte di una misura degli arresti domiciliari durata un anno e nove mesi.

La difesa evidenzia che la durata della misura degli arresti domiciliari, coniugata all'assenza di violazioni delle prescrizioni e alla misura della pena inflitta doveva indurre a escludere ogni misura cautelare. Sottolinea, ancora, che la motivazione è congetturale nella parte in cui non tiene conto che la liquidazione della società ritenuta fittiziamente intestata ed il decesso dell'agevolato Muià Carmelo impedisce di fatto il ripetersi della condotta, una volta affermato che l'agevolazione era avvenuta a titolo personale e non in favore di qualsivoglia consorteria mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha rigettato l'appello sul presupposto della ininfluenza del decorso del tempo ed evidenziando "la piena adesione del ricorrente alle logiche delinquenziali tipiche dei contesti di criminalità diffusa, in cui lo stesso ha dato ampiamente prova di vivere", dimostrandosi un "vero e proprio punto di riferimento per esponenti di ‘ndrangheta di lungo corso, quali il Muià Carmelo, che rinveniva nel prevenuto un sicuro appoggio per la realizzazione dei propri intenti criminosi, tesi a schermare e sottrarre i propri profitti illeciti a misure ablative".

A fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorrente -in definitiva- oppone una lettura delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici, così fondando il ricorso su questioni di merito la cui valutazione non è consentita in sede di legittimità. Va ribadito, infatti, che «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della - cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas