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Sentenza — n. 26216/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26216/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26216/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 161, comma 4, 170, comma 3, 179 e 601 cod. proc. pen. con riferimento alla notifica dell'avviso per l'udienza del 19 settembre 2020 che costitutiva la citazione per il giudizio di appello. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 161 comma 4 cod. proc. pen, art. 170 cod. proc. pen, art. 162 ter cod. pen; Sentenza — n. 26216/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena evidenziando che la Corte territoriale, accolto il motivo di appello quanto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen. il reato di cui al capo b), avrebbe del tutto omesso di motivare quanto ai criteri applicati nella determinazione della pena, anche incorrendo in errore circa le diminuzioni di applicare una volta riconosciuta la sussistenza di una seconda circostanza attenuante.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali rinvio del dibattimento procedura penale sanatoria del vizio procedurale grave deficienza del procedimento all'estero procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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art. 161 comma 4 cod. proc. pen
In specifico il ricorrente rileva che la notifica, effettuata per l'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
art. 170 cod. proc. pen
art. 162 ter cod. pen
La CORTE d'APPELLO di TRENTO, con sentenza del 16/9/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di TRENTO in data 4/4/2019, visto l'art. 162 ter cod. pen, esclusa l'aggravante di cui all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IORI DAVIDE nato a VENEZIA il 10/10/1977 avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di TRENTO, con sentenza del 16/9/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal TRIBUNALE di TRENTO in data 4/4/2019, visto l'art. 162 ter cod. pen, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., ha dichiarato estinto il reato di lesioni personali di cui al capo B) e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 unitamente alle circostanze generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di IORI DAVIDE in relazione al reato rapina aggravata di cui agli artt. 628, commi primo, secondo e terzo n.

1) cod. pen. oggetto del capo A).

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 161, comma 4, 170, comma 3, 179 e 601 cod. proc. pen. con riferimento alla notifica dell'avviso per l'udienza del 19 settembre 2020 che costitutiva la citazione per il giudizio di appello. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

2. In data 4 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Giulio Romano, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Trento per l'ulteriore corso.

3. In data 16 marzo 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. Pontini insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 161, comma 4, 170, comma 3, 179 e 601 cod. proc. pen. con riferimento alla notifica dell'avviso per l'udienza del 19 settembre 2020 che costitutiva la citazione per il giudizio di appello. In specifico il ricorrente rileva che la notifica, effettuata per l'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. presso il difensore, sarebbe da considerarsi omessa. A fronte della dichiarazione di domicilio resa dal ricorrente in via Albaredo 21 a Vallarsa, luogo dove aveva anche ricevuto la notifica del decreto di citazione per la prima udienza fissata per l'appello poi rinviata d'ufficio, infatti, non si sarebbe potuto procedere direttamente ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. in quanto, ai sensi dell'art.170, comma 3 cod. proc. pen., qualora la notifica a mezzo posta non si sia perfezionata per "irreperibilità del destinatario", come accaduto nel caso di specie, l'ufficiale deve provvedere nei modi ordinari e, quindi, solo da ultimo con la notifica presso il difensore.

Sotto altro profilo, d'altro canto, nel caso di specie non si verterebbe nel caso della irreperibilità del destinatario quanto, piuttosto, considerato che l'imputato è effettivamente residente nel luogo indicato dove aveva anche ricevuto la prima notifica, di "assenza temporanea". La doglianza è infondata. La questione, che pure aveva costituito oggetto di contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è stata risolta da una recente pronuncia delle Sezioni Unite nel senso che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 14573 del 25/11/2021, dep. D., 2022, Rv. 282848 alla cui motivazione si rinvia; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). Ragione questa per la quale, così come anche in precedenza evidenziato dalla pronuncia condivisa dalle Sezioni Unite, deve ritenersi che è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie l'avviso di fissazione dell'udienza di appello) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo (così testualmente Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419 - 01).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena evidenziando che la Corte territoriale, accolto il motivo di appello quanto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 162 ter cod. pen. il reato di cui al capo b), avrebbe del tutto omesso di motivare quanto ai criteri applicati nella determinazione della pena, anche incorrendo in errore circa le diminuzioni di applicare una volta riconosciuta la sussistenza di una seconda circostanza attenuante.

La doglianza è complessivamente infondata. Benché la motivazione in merito alla quantificazione della pena sia estremamente sintetica, infatti, la determinazione della stessa appare corretta e la conclusione cui è pervenuto il giudice d'appello risulta essere coerente espressione della valutazione complessivamente effettuata sul trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, dichiarato estinto il reato di cui al capo b), infatti, ha escluso l'aumento per la continuazione, ha operato la riduzione per il rito e -a fronte del giudizio di bilanciamento nei termini della prevalenza laddove il primo giudice si era espresso per l'equivalenza- ha ridotto proporzionalmente la pena per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Il risultato finale del calcolo così effettuato, pari ad anni due, mesi due e giorni 20 di reclusione ed euro 555,00 di multa, compatibile con i minimi edittali ed espressione del potere discrezionale del giudice in ordine alla determinazione dalla pena, appare congruo e non è pertanto sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i