Sentenza — n. 26209/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAStrippoli Simone ricorre avverso la sentenza in data 29/10/2020 della Corte di appello di Roma che ha riformato la sentenza in data 24/03/2020 del Tribunale di Velletri, riducendo la pena inflittagli per il reato di reato di rapina impropria aggravata.n,.. Deduce: 1.1. Motivazione illogica e carente "in ordine alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 628, co. 2 e 7 c.p.". Secondo la difesa "la ricostruzione delle attività di indagine consente di ritenere che non sia evidente la univocità degli atti". Denuncia il travisamento della prova e l'assenza di impossessamento. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente la Corte non ha motivato in relazione ai parametri di cui all'art. 133, cod.pen. Aggiunge che la pena appare eccessiva.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRIPPOLI SIMONE nato a ROMA il 12/09/1984 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato GIANCARLO DI GIULIO che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Strippoli Simone ricorre avverso la sentenza in data 29/10/2020 della Corte di appello di Roma che ha riformato la sentenza in data 24/03/2020 del Tribunale di Velletri, riducendo la pena inflittagli per il reato di reato di rapina impropria aggravata.n,.. Deduce: 1.1. Motivazione illogica e carente "in ordine alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 628, co. 2 e 7 c.p.". Secondo la difesa "la ricostruzione delle attività di indagine consente di ritenere che non sia evidente la univocità degli atti". Denuncia il travisamento della prova e l'assenza di impossessamento. 1.2.
Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 114, c.p. A tal riguardo si osserva che "alcuna esplicita motivazione in ordine al ruolo di Strippoli Simone che viene sic et simpliciter ritenuto alla stregua degli altri considerato anche lo scarto di soli due mesi di condanna del coimputato". Si afferma che nei confronti di Strippoli può ritenersi configurata l'attenuante di cui all'art. 114, cod.pen, ma il giudice ha omesso di motivare sul punto. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis, c.p. "Era auspicabile -scrive la difesa- una congrua e soddisfacente motivazione che giustificasse le determinazioni assunte con riferimento al mancato accoglimento del motivo di impugnazione". 1.4.
Carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente la Corte non ha motivato in relazione ai parametri di cui all'art. 133, cod.pen. Aggiunge che la pena appare eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di non configurabilità del reato, di sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114, cod.pen., di negazione delle circostanze attenuanti generiche e di eccessività della pena, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata, le cui argomentazioni -adeguate, logiche e prive di contraddizioni- non vengono prese in alcuna considerazione. Va, dunque, ricordato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n./1 1'1/4) \ kln \D 35492, Tasca, Rv. 237596).
2. A ciò si aggiunga che la questione relativa alla configurabilità dell'art. 114, cod.pen. non è stata devoluta in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore