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Sentenza — n. 26207/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26207/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Troudi Haitem ricorre avverso la sentenza in data 08/10/2020 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 24/06/2019 del Tribunale di Trapani, che lo aveva condannato per la ricettazione di un cellulare. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 131-bis c.p.". Il ricorrente deduce l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 207 del 2017, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod.pen.. Osserva, dunque, che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto era applicabile nel caso in esame, avendo riguardo alla sua assoluta levità - per come definito dallo stesso giudice-, per un cellulare di valore inferiore a cinquanta euro e mancando l'abitualità della condotta, in mancanza di precedenti specifici per reati di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché non devoluta con il gravame. A tale riguardo va rilevato come la questione non è stata esposta con l'atto di appello, che è stato depositato in cancelleria il 31 luglio 2019, in data successiva alla pronuncia della Corte costituzionale. Il ricorrente ha altresì affermato che la questione veniva sollevata in sede di discussione, ma tanto non risulta dal verbale di udienza. Da ciò discende che il tema della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131.bis, cod.pen. non risulta devoluto al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva.

Parole chiave

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contravvenzione bagatellare uso del telefono cellulare alla guida confisca dei proventi di reato cosa di poco valore delitto pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis c.p
in relazione all'art. 131-bis c.p.".
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROUDI HAITEM nato in TUNISIA il 15/09/1982 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n, 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Troudi Haitem ricorre avverso la sentenza in data 08/10/2020 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 24/06/2019 del Tribunale di Trapani, che lo aveva condannato per la ricettazione di un cellulare. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 131-bis c.p.". Il ricorrente deduce l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 207 del 2017, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod.pen.. Osserva, dunque, che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto era applicabile nel caso in esame, avendo riguardo alla sua assoluta levità - per come definito dallo stesso giudice-, per un cellulare di valore inferiore a cinquanta euro e mancando l'abitualità della condotta, in mancanza di precedenti specifici per reati di ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché non devoluta con il gravame. A tale riguardo va rilevato come la questione non è stata esposta con l'atto di appello, che è stato depositato in cancelleria il 31 luglio 2019, in data successiva alla pronuncia della Corte costituzionale. Il ricorrente ha altresì affermato che la questione veniva sollevata in sede di discussione, ma tanto non risulta dal verbale di udienza. Da ciò discende che il tema della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131.bis, cod.pen. non risulta devoluto al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a