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Ordinanza — n. 26042/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing as inadmissible due to procedural time limits and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Jovanovic and Wordjevic inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The applicants challenged a sentencing decision based on a plea bargain, arguing violations of procedural rights and lack of will verification. The court ruled that the appeals were procedurally barred by time limits and substantively failed because they lacked specific facts or alternative legal readings of the agreed terms.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible if filed after the statutory time limit or if they lack specific factual allegations and specific legal arguments.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal procedural time limits specificity requirement Code of Criminal Procedure corrispondenza con il difensore mancata attuazione degli accordi illeciti concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I tempi del processo rendono infatti applicabile l'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
I ricorsi deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15557, del 20/3/2018, Rv. 272630
pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557, del 20/3/2018, Rv. 272630;
Sez. 4, n. 54580, del 19/9/2018, Rv. 274505
Sez. 4, n. 54580, del 19/9/2018, Rv. 274505).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC CRISTINA nato a MILANO il 04/10/1994 WORDJEVIC SAVETA nato il 01/02/1970 avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. 12-15032/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi in esame, con i quali si impugna la decisione che applica la pena su richiesta delle parti, sono inammissibili, giacché proposti avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1. I tempi del processo rendono infatti applicabile l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che inibisce la proposizione del motivo di ricorso con ci..0 si prospetti la violazione del comma 1 dell'art.129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento).

L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale, in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto.

Dunque è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. Anche in tema di qualificazione del fatto, il ricorrente deduce mere prospettazioni di fatto per sollecitare una differente qualificazione giuridica, neppure esplicitata.

Mentre la contestazione è chiara nell'indicare la provenienza da delitto dei monili in sequestro. 1.2. Quanto al motivo di ricorso con il quale si deduce genericamente omessa verifica della volontà espressa dagli imputati (liberi, assenti e conferenti procura speciale ai difensori) da parte del giudice. Il motivo, oltre che manifestamente infondato, è aspecifico per difetto di autosufficienza. Questa Corte ha già avuto modo di affermare sul punto che: in tema di parteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del nove/lato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557, del 20/3/2018, Rv. 272630;

Sez. 4, n. 54580, del 19/9/2018, Rv. 274505). Nella fattispecie gli imputati erano stati ritualmente citati ed assenti in udienza, ove era invece presente il difensore munito di procura speciale, che nulla rappresentava al giudice sul puto; neppure il ricorrente ha allegato alcunché di rilevante ai motivi di ricorso. 1.3. I ricorsi, pur proposti per motivi astrattamente deducibili, devono pertanto essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità degli stessi. 1.4. I ricorsi deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 12-15032/2022 2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.