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Sentenza — n. 26039/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26039/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26039/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. ; 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444). Nella presente fattispecie processuale, l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Francesco Tornese per delitto di ricettazione inibisce il ripristino o la rinnovazione del sequestro preventivo, difettando la notizia di reato ed il conseguente possibile apprezzamento del fumus commissi delicti.

Regesto Legislator

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art. 125 disp. att. cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26039/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. ; 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444). Nella presente fattispecie processuale, l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Francesco Tornese per delitto di ricettazione inibisce il ripristino o la rinnovazione del sequestro preventivo, difettando la notizia di reato ed il conseguente possibile apprezzamento del fumus commissi delicti.

Parole chiave

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sequestro del veicolo detentore di veicolo azione mobiliare diritto di riprendere il possesso della cosa azione di risarcimento danni da sequestro sequestro conservativo

Disposizioni normative citate

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art. 125 disp. att. cod. proc. pen
Già in data 23 settembre 2019 il pubblico ministero aveva però richiestc al GIP l'archiviazione del procedimento, ritenendo infondata la notizia di reato, anche nella prospettiva' dello sviluppo processuale (art. 125 disp. att. cod. proc. pen.).
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: D'ARCO Rolando, n. a Napoli il 13/5/1971, persona offesa nel procedimento già pendente contro TORNESE Francesco, nato a Lecce 1'11/7/1979, avverso l'ordinanza dep. il 30/3/2021 dal GIP del Tribunale di Lecce; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'accoglimento del r corso della persona offesa; udito il difensore di Franceso Tornese che ha insistito per l'inammissibilità della impugnazione.RITENUTO IN FATTO 1.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, con ordinanza del 12 settembre 2019, rigettava l'opposizione proposta dalla Leasys France s.a.s. avverso il decreto con il ql.ale il Pubblico Ministero (in data 28/11/2018, eseguito il 19/9/2019) aveva disposto la restituzione all'indagato (per il delitto di ricettazione) Tornese Francesco della autovettura Fiat 500 della quale la Leays France s.a.s si era dichiarata proprietaria e reclamava il possesso; il giudice, dopo aver premesso che Leays France aveva sostenuto di avere stipulato con Autoclick s.a.s una serie di contratti di autonoleggio e di avere poi sporto denuncia per appropriazione indebita in quanto l'impresa locataria non aveva pagato i canoni e non aveva restituito i veicoli (tra i quali la Fiat 500 poi sequestrata a Tornese Francesco, terzo acquirente del veicolo) una volta risolto il contratto, osservato che Tornese Francesco aveva acquistato la vettura dalla concessionaria CM car S.r.l. e, quindi, in totale buona fede, riteneva che non appariva efficacemente dimostrato l'acquisto a non domino idoneo a giustificare la restituzione del veicolo alla opponente. 1.1.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della Leasys France s.a.s. eccependo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, relativamente all'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il giudice per le indagini preliminari non aveva applicato la disposizione che prevede, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, che la risoluzione deve essere rimessa al giudice civile. 1.2. Con sentenza n. 26985, del 22 settembre 2020, questa stessa sezione della Corte di legittimità accoglieva il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rimettendo le parti innanzi al giudice civile competente a dirimere la controversia sulla titolarità della vettura in sequestrc. 1.3.

Con istanza dell'8 gennaio 2021, il difensore e procuratore speciale della persona offesa, danneggiata dal reato, chiedeva nuovamente al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce il mantenimento o il ripristino del vincolo cautelare sulla vettura oggetto della denunziata apprcpriazione e della contestata ricettazione. Già in data 23 settembre 2019 il pubblico ministero aveva però richiestc al GIP l'archiviazione del procedimento, ritenendo infondata la notizia di reato, anche nella prospettiva' dello sviluppo processuale (art. 125 disp. att. cod. proc. pen.).

Il GIP adito, con decreto in data 3 ottobre 2019, provvedeva in conformità. Il procedimento penale iscritto nei confronti di Francesco Tornese per delitto di ricettazione non può pertanto ritenersi pendente. 1.4. Con provvedimento scritto di pugno, depositato in dalla 30 marzo 2021, il GIP del tribunale di Lecce confermava l'intervenuto dissequestro del veicolo e la sua restituzione a Francesco Tornese, risultante dagli atti acquirente di buona fede dello stesso veicolo. 1.5. Tale provvedimento veniva comunicato al procuratore speciale della persona offesa a mezzo p.e.c. in data 6 maggio 2021. 1.6.

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., depositato, ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., presso la Cancelleria del tribunale di Modena in data 17 maggio 2021, trasmesso alla Cancelleria del tribunale di Lecce e ivi pervenuto il 27 maggio 2021, il difensore e procuratore speciale della persona offesa -danneggiata dal reato- proponeva nuovamente ricorso avverso il non liquet decretato dal GIP sulla istanza di mantenimento o ripristino del sequestro sulla vettura oggetto di denunziata appropriazione indebita. Ribadiva, con unico motivo di ricorso, che ai sensi del comma 3 dell'art. 263 del codice di rito il vincolo reale sulla res oggetto di denunziata appropriazione deve essere mantenuto fino alla risoluzione della controversia civile, cioè fino all'accertamento definitivo del diritto con il passaggio in giudicato della sentenza civile.

Indebitamente pertanto il GIP, con il provvedimento impugnato, in luogo di mantenere o ripristinare il sequestro sull'oggetto la cui proprietà è controversa, aveva svolto valutazioni di merito (buona fede del terzo acquirente) sull'oggetto della controversia civile, non ancora peraltro pendente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. ; 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444). Nella presente fattispecie processuale, l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Francesco Tornese per delitto di ricettazione inibisce il ripristino o la rinnovazione del sequestro preventivo, difettando la notizia di reato ed il conseguente possibile apprezzamento del fumus commissi delicti.

Del resto, neppure il ricorrente informa di aver provveduto a iscrivere a ruolo la causa civile per accertare la proprietà di un bene non più in sequestro, né il dato conoscitivo risulta aliunde, avendo anzi il Presidente del tribunale di Lecce accertato che un processo civile non pende tra parti. 1.1. Il ricorso è pertanto inammissibile difettando l'interesse concre:o alla impugnazione; la persona offesa ha del resto manifestato in concreto la sua indifferenza rispetto all'accertamento della proprietà della vettura, non avendo ancora iscritto a ruolo la relativa azione civile.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità dei motivi di ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro quattromila, in ragione della pervicace insistenza nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma, nella camera di con