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Sentenza — n. 25603/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment because remission of private prosecution extinguished the crime before trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25603/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime was extinguished by the remission of the private prosecution. The appellant argued for acquittal based on fortuitous circumstances and contradictory testimony, but the prosecution had accepted the remission while the cassation appeal was pending. The court held that this procedural acceptance extinguished the offense, making the criminal action inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 638 cod. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: The remission of a private prosecution, once ritually accepted by the accused during the pendency of a cassation appeal, extinguishes the crime and renders the criminal action inadmissible, requiring the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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remission of private prosecution extinction of crime inadmissibility of criminal action cassation appeal pendency annulment without remittal private prosecution procedure criminal liability extinguishment restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 638 cod. pen.
Con sentenza dell'Il gennaio 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari, con cui PRANTERA GIUSEPPE è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 638 cod.
Art. 340 cod. proc. pen.
Le spese vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
art. 638 cod. pen
Con sentenza dell'Il gennaio 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari, con cui PRANTERA GIUSEPPE è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 638 cod. pen.
art. 340 cod. proc. pen
Le spese vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020
227681, ribadita da pronunce successive: da ultimo„ Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv.
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Testo completo

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da PRANTERA GIUSEPPE, nato a Crosia il 31 marzo 1973 avverso la sentenza emessa I'll gennaio 2021. dalla Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola Mastroberardino, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di condizione di procedibilità; Udito l'avv. Federico Simarca, difensore del ricorrente, che si è associato alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza dell'Il gennaio 2021 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari, con cui PRANTERA GIUSEPPE è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 638 cod. pen. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione della querela. Ha dedotto, inoltre, i seguenti motivi:

1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza esimente del caso fortuito;

2) erronea applicazione della legge in punto di omessa valutazione della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali. Il 27 aprile 2022 è pervenuta la richiesta di discussione orale con allegate le dichiarazioni di remissione di querela e di accettazione di tale remissione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Questa Corte è ferma nel ritenere che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Rv. 227681, ribadita da pronunce successive: da ultimo„ Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326). Nel caso in esame è intervenuta la remissione della querela con la relativa accettazione da parte dell'imputato, a cui è stato ascritto il reato di cui all'art.638 cod. pen., procedibile a querela. Considerato, inoltre, che il ricorso è stato tempestivamente proposto, ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.

2. Le spese vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato alle spese del procedimento. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 26 maggio 2022 Il Consiglier