Cassation annuls trial court decision dismissing fraud prosecution due to tacit remission because recidiva is an aggravating circumstance allowing office prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a lower court decision that dismissed fraud charges against Vito Storino based on a tacit remission of the complaint. The court found the trial judge erred in applying the rule of office prosecution, noting that recidiva functions as a specific aggravating circumstance rather than merely a sentencing factor. Consequently, the Supreme Court annulled the dismissal order and remanded the case for trial because the offense remained prosecutable by the state authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; The recidiva constitutes a specific aggravating circumstance that renders the crime of fraud prosecutable ex officio, thereby invalidating a dismissal based on tacit remission of the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: STORINO VITO nato a COSENZA il 14/02/1975 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPIE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; ‘,,r 3'N •
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 26 novembre 2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Storino Vito, imputato del reato di cui alli art.640 comma 2 n.2 bis cod.pen., con l'aggravante di aver approfittato di circostanze luogo tali da ostacolare la privata difesa, per essere il reato estinto per remissione tacita di querela; il Tribunale osservava che il reato doveva essere qualificato come truffa semplice e che, essendo intervenuta remissione di querela i doveva essere pronunciata sentenza ex art. 531 cod.proc.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, osservando che nel caso di specie permaneva la procedibilità d'ufficio per il delitto d'i truffa in quanto concorreva la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1 L'art. 640 cod. pen., nella formulazione vigente al momento dei fati, prevedeva che "il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante"; in relazione al riferimento ad "altra circostanza aggravante", deve essere ribadito quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 11147/2021, il cui passaggio motivazionale si riporta di seguito: "Le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di evidenziare nel corso degli anni che la recidiva, al pari di altri elementi la cui natura circostanziale non è posta in discussione, «esplica un'efficacia extraedittale», permettendo di fissare la sanzione finale oltre i limiti propri della comminatoria edittalle, e, al contempo, «assolve alla funzione di commisurazione della pena», adeguando la sanzione al fatto, considerato sia nel suo obiettivo disvalore, sia nella relazione qualificata con il suo autore (Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciand, Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Sez.. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino; Sez. U n. 3585 del 24/09/2020 dep. 2021, Pg Li Trenta rv. 280262). La recidiva è quindi una circostanza pertinente al reato «che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale».
E stato, pertanto, definitivamente superato - l'orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3152 del 31 gennaio 1987, Paolini che, pronunziandosi in tema di procedibilità d'ufficio del delitto di truffa, avevano qualificato la recidiva come circostanza aggravante sui generis, osservando che la stessa connota il soggetto, ma resta del tutto estranea alla fattispecie, comunque circostanziata, del reato, e «non produce alcun effetto sulla quantità del fatto-reato»„ assumendo rilevanza «solo quando sia presa in considerazione la misura della pena».
La recidiva è pertanto a tutti gli effetti una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati in modo peculiare dal legislatore e la stessa, nella sua espressione ''qualificata", è una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. Un. Indelicato e Sez. Un. Li Trenta).... Sulla scorta di quanto indicato può quindi affermarsi che la sussistenza della recidiva, anche nella forma non qualificata, fino all'entrata in vigore del Divo n. 36 del 2018, rendeva il reato di truffa perseguibile d'ufficio.
Dopo l'entrata in vigore di detto decreto la perseguibilità d'ufficio è rimasta qualora ricorrckno circostanze aggravanti ad effetto speciale, categoria in cui deve essere ricompresa la recidiva qualificata (Sez. Un. Indelicato e Sez. Un. Li Trenta)." Pertanto, alla data della commissione del reato (2014), lo stesso era procedibile d'ufficio, per cui è errata la sentenza del Tribunale che ha ritenuto non doversi procedere nei confronti dell'imputato per remissione tacita di querela; la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello