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Sentenza — n. 25584/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25584/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25584/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 9 novembre 2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pianè Saverio, imputato del reato di cui agli artt.81 cpv., 646 e 61 n.11 cod.pen. per essere il reato estinto per remissione di querela; il Tribunale osservava che poiché con la modifica del decreto legislativo n.36 del 2018 il delitto di appropriazione indebita aggravato ex art. 61 n.11 cod.pen.era procedibile a querela di parte, essendo intervenuta remissione di querela doveva essere pronunciata sentenza ex art. 529 cod.proc.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, osservando che nel caso di specie permaneva la procedibilità d'ufficio per il delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n.11 cod.pen. in quanto concorreva la contestazione della recidiva reiterata e specifica.

Regesto Legislator

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art. 529 cod.proc.pen, art. 649-bis cod. pen, art. 646 cod.pen; Sentenza — n. 25584/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali motivi di cassazione restituzione in pristino procedure di ricorso recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 529 cod.proc.pen
61 n.11 cod.pen.era procedibile a querela di parte, essendo intervenuta remissione di querela doveva essere pronunciata sentenza ex art. 529 cod.proc.pen.
art. 649-bis cod. pen
11 dello stesso decreto ha contestualmente introdotto l'art. 649-bis cod. pen., contenente deroghe al regime di procedibilità a querela, laddove stabilisce che per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma„ cod.
art. 646 cod.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: PIANE SAVERIO nato a COSENZA il 24/07/1978 avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 9 novembre 2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Pianè Saverio, imputato del reato di cui agli artt.81 cpv., 646 e 61 n.11 cod.pen. per essere il reato estinto per remissione di querela; il Tribunale osservava che poiché con la modifica del decreto legislativo n.36 del 2018 il delitto di appropriazione indebita aggravato ex art. 61 n.11 cod.pen.era procedibile a querela di parte, essendo intervenuta remissione di querela doveva essere pronunciata sentenza ex art. 529 cod.proc.pen. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, osservando che nel caso di specie permaneva la procedibilità d'ufficio per il delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n.11 cod.pen. in quanto concorreva la contestazione della recidiva reiterata e specifica.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 E' vero che l'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 ha effettivamente esteso a tutte le fattispecie di appropriazione indebita il regime di procedibilità a querela, e che l'art. 11 dello stesso decreto ha contestualmente introdotto l'art. 649-bis cod. pen., contenente deroghe al regime di procedibilità a querela, laddove stabilisce che per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma„ cod. pen., e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, cod. pen, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, cod. pen. si procede d'ufficio, qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale; ma tale norma è, appunto, entrata in vigore nel 2018, mentre il reato è stato commesso nel 2016, per cui la norma sfavorevole all'imputato non può essere applicata retroattivamente Deve invece trovare applicazione soltanto la norma più favorevole che ha, appunto, escluso la procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 61 n.11 cod.pen.„ e quindi corretta è la statuzione del Tribunale che ha dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per DEPOSITATO IN CANCELLERIA remissione di querela.

SECONDA SEZIONE PENALE

P.Q.M.

5 LUGI 2022 Dichiara inammissibile il rico