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Sentenza — n. 25583/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25583/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25583/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AMRAOUI YOUSSEF nato il 20/04/1992 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25583/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che Io ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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accusa penale causalità del colpo di frusta momento del reato altri capi d'accusa corresponsabilità della vittima altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AMRAOUI YOUSSEF nato il 20/04/1992 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Il difensore di El Amraoui Youssef ricorre per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13 gennaio 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di rapina e lesioni ai danni' Pedalino Stefano e Lanfranca Raimondo, (quest'ultimo commesso in concorso con Hafdi Alì) e resistenza a pubblico ufficiale 1.1 Al riguardo il difensore osserva che alla Corte di appello era stato devoluto il tema della nullità della sentenza di primo grado in virtù della presenza di profili di divergenza tra i fatti contestati e quelli per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna senza aver provveduto alla dovuta contestazione in sede di istruttoria dibattimentale: infatti il Tribunale aveva condannato l'imputato per un fatto diverso da quella contestato, giacchè mentre nel capo di imputazione era indicato Hafidi come autore della violenza perpetrata nei confronti di Pedalino, nella sentenza veniva indicato El Arnraoui come autore della testata allo zigomo della suddetta persona offesa: la Corte di merito, anziché dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, aveva cercato di "recuperare" tale nullità, offrendo una ricostruzione degli accadimenti conformi al capo di imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1.Premesso che questa Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr.

Cass., sez. un., 19/015/1996, n.16, Di Francesco); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando JA non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Diouf Rv. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che nella sentenza di appello si dà atto tce comunque 4a violenza esercitata nei confronti di Pedalino, indipendentemente dal fatto di quale soggetto (EI Amraoui o Hafdi) abbia colpito Pedalino con una testata:ventrambi avevano continuato ad infierire sulla persona offesa facendolo cadere a terra e continuando a colpirlo per sottrargli lo zaino e tentare di sottrargli anche il telefono cellulare, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, con conseguente inammissibilità del ricorso; sono infatti stati realizzati tutti i requisiti del reato di rapina aggravata contestato, e cioè la violenza (l'avere El Amraoui e Hafdi colpito con pungi Pedalino facendolo cadere a terra) rivolta verso la persona per impossessarsi del suo zaino, per cui l'episodio della testata risulta del tutto irrilevante ai fini della avvenuta commissione del reato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che Io ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d