Italian Court dismisses appeals against robbery convictions for lack of specific grounds and inadmissible arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by six defendants convicted of robbery and extortion, ruling three inadmissible due to lack of specific grounds and three unfounded. The appellants argued for reduced sentences based on mitigating circumstances and sentencing errors, but the court noted that several defendants had waived their right to appeal specific points. Consequently, the court affirmed the lower court's decisions and ordered the appellants to pay legal costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and grounded in the contested reasoning; general complaints or waived arguments are inadmissible or unfounded.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PASTORE NICOLA nato a BARI il 08/03/1984 ILGRANDE ALESSANDRO nato a BARI il 29/09/1978 LOSOLE GIUSEPPE nato a BARI il 01/02/1980 MASI MICHELE nato a MODUGNO (BA) il 23/11/1987 CORRIERO GIUSEPPE nato a MODUGNO (BA) il 24/11/1984 BARILE GAETANO nato a TERLIZZI (BA) il 27/06/1980 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE di APPELLO di BARI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette, per l'imputato BARILE GAETANO, le conclusioni dell'Avv. ANDREA GIUSEPPE CALO', che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ed in subordine "riformare la sentenza impugnata, concedendo al Barile Gaetano le attenuanti di cui agli artt. 62 n.
6) e 114 c.p. con conseguente diminuzione della pena".RITENUTO IN FATTO 1. Il G.u.p. del Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 05/02/2020, ha dichiarato gli imputati Barile Gaetano, Corriero Giuseppe, Ilgrande Alessandro, Losole Giuseppe, Masi Michele e Pastore Nicola colpevoli di concorso nei reati pluriaggravati di estorsione e rapina a ciascuno ascritti, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. 1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello, preso atto - pur in difetto di una formale richiesta di concordato - delle rinunzie parziali degli imputati ai motivi di appello, ha confermato tutte le dichiarazioni di responsabilità, variamente riducendo le pene per tutti. 1.2. Contro questa decisione, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi deducendo i motivi che saranno di seguito riepilogati nei limiti strettamente necessari per la redazione della motivazione (art. 173, comrna 1, disp att. cod. proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di Barile Gaetano, Ilgrande Alessandro e Pastore Nicola, proposti per motivi nel complesso infondati, vanno rigettati. I ricorsi di Corriero Giuseppe, Losole Giuseppe e Masi Mmchele, proposti per motivi non consentiti, o comunque privi della necessaria specificità, sono inammissibili.
1. Ricorso Barile. L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, n. 6, e 114 cod. pen. 1.1. Il secondo motivo non è consentito, avendovi l'imputato rinunziato all'udienza 13/11/2020. 1.2. Il primo motivo è infondato. 1.2.1. La Corte di appello ha osservato, a fondamento della contestata statuizione, che il risarcimento del danno invocato dall'imputato sarebbe avvenuto "nel corso del giudizio e prima della discussione delle difese", e non prima del giudizio, come asseritamente necessario. 1.2.2. Essendosi proceduto con giudizio abbreviato, la motivazione della Corte di appello è errata, e va corretta, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., poiché questa Corte è ferma nell'ammettere la tempestività del risarcimento avvenuto anche in pendenza dell'udienza preliminare.Peraltro, superato l'isolato orientamento per il quale sarebbe tempestivo il risarcimento intervenuto prima dell'inizio delle discussioni (Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262652 - 01), questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è attualmente orientata nel senso che, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01;
Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380 - 01; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933 - 01; Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Sarracino, Rv. 271666 - 01). 1.2.3. Nel caso di specie, il risarcimento del danno, avvenuto, come lo stesso imputato ammetteva nel corrispondente motivo di gravame, "prima della discussione delle difese", ma dopo l'ordinanza di ammissione del rito, era tardivo.
2. Ricorso Corriero. L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche quanto all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, l'errata qualificazione giuridica dei fatti accertati, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.1. I motivi diversi da quelli riguardanti la quantificazione della pena non sono consentiti, avendovi l'imputato rinunziato all'udienza 13/11/2020. 2.2. I motivi riguardanti nel complesso la quantificazione della pena sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, ed il comportamento in concreto tenuto, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria rneritevolezza.
3. Ricorso Ilgrande. L'imputato lamenta l'eccessività e la sproporzione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, nonché violazione degli articoli 81, secondo comma, cod. pen. e 597 cod. proc. ep.n, per essere stati dalla Corte di appello operati aumenti di pena pari alla metà della pena base, in misura quindi superiore in percentuale agli aumenti operati dal Tribunale. 3.1. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, il comportamento in concreto tenuto, i gravi precedenti penali, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria rneritevolezza. 3.2.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.2.1. Come riconosciuto dal ricorrente, la pena complessiva inflittagli con la sentenza gravata è inferiore a quella determinata nel grado precedente: ciò è quanto basta per ritenere non violato il divieto di reformatio in peius, che concerne la parte dispositiva e non si estende alla motivazione della sentenza, nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti (orientamento consolidato: cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 3070 del 08/09/2016, deo. 2017, I3ona, Rv. 268893 - 01; Sez. 6, n. 19132 del 26/03/2009, Bussu, in motivazione;
Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999, dep. 2000, Di Miceli, Rv. 220529 - 01). Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di legge, argomentata per il rilievo che sia stato adottato un criterio di calcolo difforme da quello seguito in primo grado, poiché il giudice di appello non è obbligato da alcuna disposizione a lasciare inalterato il rapporto proporzionale tra la pena base e gli aumenti operati, purché non si venga a determinare conclusivamente un trattamento deteriore.
4. Ricorso Losole. L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e comunque di prevalenza, nel bilanciamento con le circostanze aggravanti concorrenti, delle circostanze attenuanti riconosciutegli, l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, anche quanto all'entità dell'aumento operato a titolo di continuazione, l'errata qualificazione giuridica dei fatti acc:ertati, il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 4.1. I motivi diversi da quelli riguardanti la quantificazione della pena non sono consentiti, avendovi l'imputato rinunziato all'udienza 13/11/2020. 4.2.
I motivi riguardanti nel complesso la quantificazione della pena sono del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1„ e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, ed i gravi e specifici precedenti penali, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.
5. Ricorso Masi. L'imputato lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5.1. Il motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, ed il comportamento in concreto 1:enuto, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.
6. Ricorso Pastore. L'imputato lamenta l'eccessività e la sproporzione degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, nonché violazione degli articoli 81, secondo comma, cod. pen. e 597 cod. proc. ep.n, per essere stati dalla Corte di appello operati aumenti di pena pari alla metà della pena base , in misura quindi superiore in percentuale agli aumenti operati dal Tribunale. 6.1. Il primo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione, ha correttamente valorizzato la premessa gravità dei reati accertati, il comportamento in concreto tenuto, i gravi precedenti penali, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza. 6.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 6.2.1. Vale, sul punto, quanto già osservato in relazione ad analoga doglianza dell'imputato Ilgrande.
7. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi di Corriero Giuseppe, Losole Giuseppe e Masi Michele, i ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila ciascuno. 7.1. In considerazione della declaratoria d'infondatezza dei ricorsi di Barile Gaetano, Ilgrande Alessandro e Pastore Nicola, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di Barile Gaetano, Ilgrande Alessandro e Pastore Nicola, che _.....__ condanna al pagamento delle spese processuaii. Dichiara inammissibili i ricorsi di Corriero Giuseppe, Losole Giuseppe e Masi Michele,