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Sentenza — n. 25539/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25539/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25539/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 629, 416 bis.1 cod. pen. e 273, 192 e 310 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

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Sentenza — n. 25539/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 629, 416 bis.1 cod. pen. e 273, 192 e 310 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione tentata estorsione grave tentazione atto sessuale con un detenuto riesame dell'entità pena precedenti penali rilevanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACRI' SALVATORE nato a CROPANI il 21/08/1968 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. ALESSANDRO CIMMINO, per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. ANTONIO LOMONACO che, in difesa di MACRI' SALVATORE, insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE DISTRETTUALE DEL RIESAME, con ordinanza in data 7/12/2021, ha respinto l'appello presentato avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di CATANZARO ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a MACRI' SALVATORE in relazione al reato di tentata estorsione aggravata di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 629, 416 bis.1 cod. pen. e 273, 192 e 310 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 629, 416 bis.1 cod. pen. e 273, 192 e 310 cod. proc. pen. evidenziando che la conclusione del Tribunale, per il quale non sarebbero emersi elementi nuovi idonei a modificare il compendio già valutato in sede di applicazione, sarebbe erronea. In specifico il ricorrente rileva che le circostanze indicate nell'istanza di revoca e/o sostituzione della misura, costituite da un provvedimento del Tribunale del riesame emesso nei confronti dei coindagati del medesimo reato, dalle ulteriori dichiarazioni rese dalla persona offesa di cui la difesa aveva avuto conoscenza solo a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e dai documenti prodotti al fine di contestare l'attendibilità delle stesse, infatti, sarebbero elementi sopravvenuti e dotati di una efficacia rappresentativa tale da modificare l'originario quadro indiziario.

La doglianza è fondata. A fronte dell'istanza, alla quale erano allegati elementi nuovi e ulteriori in ordine alla gravità indiziaria, e delle censure contenute nell'articolato atto di appello presentato sul punto, il Tribunale si è limitato a rilevare che la difesa avrebbe "lamentato unicamente una disparità di trattamento rispetto ai coindagati" e ad affermare, che non sarebbe emersi elementi "idonei, allo stato, a incidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari o a contribuire a ritenerle scemate". La motivazione, formulata in termini assertivi e peraltro inconferenti, è nella sostanza inesistente.

Il giudice del riesame, infatti, prendendo le mosse da una premessa errata, l'affermazione che l'indagato si sarebbe lamentato "unicamente della disparità di trattamento rispetto ai coindagati", ha del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi in concreto indicati e allegati dalla difesa (le dichiarazioni del Selese che si sono succedute nel tempo, che lo stesso Tribunale del riesame in diversa composizione ha ritenuto rilevanti quanto alla valutazione di credibilità dello stesso teste, e l'atto di separazione che introduce un dato temporale da considerare quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa) e ha inspiegabilmente circoscritto la propria valutazione alla sola "incidenza" di quanto indicato in merito alla sussistenza o consistenza delle esigenze cautelari laddove, invece, la difesa, con specifico riferimento agli elementi allegati e con argomenti puntuali, nel primo motivo di appello censurava il provvedimento del giudice della cautela con riferimento alla sopravvenuta carenza della gravità indiziaria.Ragione questa per la quale, in assenza di una motivazione concreta ed effettiva quanto alla novità degli elementi allegati dalla difesa e circa l'efficacia di questi ai fini della tenuta del quadro indiziario originario, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, Sezione Distrettuale della Libertà, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter dis