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Sentenza — n. 25533/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25533/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la assoluta genericità dei motivi addotti, peraltro pure meramente assertivi, così come richiesto dal pubblico ministero presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 12 maggio 2022. 1.1 La Corte d'appello di Bologna, nel legittimo esercizio del potere di verifica del rispetto della previsione normativa di cui all'art. 581 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25533/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 La Corte d'appello di Bologna, nel legittimo esercizio del potere di verifica del rispetto della previsione normativa di cui all'art. 581 comma 1 lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile remissione della pena allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio adeguamento della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SGARAGLI ORLANDO nato a ROMA il 11/06/1960 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiarasi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e la assoluta genericità dei motivi addotti, peraltro pure meramente assertivi, così come richiesto dal pubblico ministero presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 12 maggio 2022. 1.1 La Corte d'appello di Bologna, nel legittimo esercizio del potere di verifica del rispetto della previsione normativa di cui all'art. 581 comma 1 lett.

d) cod. proc. pen., ha fatto applicazione del principio - più volte ribadito da questa Corte - secondo cui risulta generico il motivo d'appello che si limiti ad una illustrazione generica della doglianza (sulla sola misura della sanzione) senza esplicitare in modo chiaro le censure mosse alla sentenza impugnata e che non illustri le ragioni dell'asserita sperequazione tra sanzione, gravità dei fatti e personalità dell'imputato (Sez. U., n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, che ha anticipato la novella del 2017 dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale già ampiamente condiviso da circa un decennio).

A tal proposito, può dirsi che l'obbligo di specificità dei motivi si traduce in un dovere di «adeguata confutazione» delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato a sostegno della decisione presa. Da ciò la inammissibilità dell'atto in cui risultano prospettate - come nel caso in esame - mera sperequazione della sanzione, non sostenuta da alcun fondamento di plausibilità in rapporto ai contenuti dell'istruttoria già svolta e alle ragioni della decisione emessa in primo grado. Il tribunale aveva infatti valorizzato sul punto l'entità del profitto e le modalità articolate della attività fraudolenta.

Argomenti con i quali i motivi di appello, come puntualmente osservato dalla Corte territoriale, non si sono affatto confrontati, mentre i motivi di ricorso (violazione della legge processuale che disciplina la materia della inammissibilità della impugnazione e violazione della legge penale per la prescrizione già intervenuta nel 2006) non colgono il significato processuale della decisione, né allegano circostanze a sostegno della dedotta prescrizione. 1.2. Deve infatti ribadirsi che la delibata inammissibilità dei motivi di gravame ha inibito la valida formazione di un rapporto di impugnazione, così consegnando alla data della sentenza di primo grado il termine finale del quale tener conto ai fini della prescrizione.

Tantomeno il ricorrente allega comunque al ricorso circostanze di fatto atte a far apprezzare il superamento del termine massimo della prescrizione già prima della decisione di primo grado. Il motivo difetta pertanto della necessaria autosufficienza, così scivolando verso la aspecificità.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. 2.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2022. /