Sentenza — n. 25523/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso presentato da • CUBEDDU Mario nato a Cagliari il 18/07/1965 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/12/2021 la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Alessandria del 15/01/2021 con la quale Cubeddu Mario era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile della contestata contravvenzione ex art. 707 cod. pen. (possesso ingiustificato di una tronchese).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen, art. 415 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25523/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
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A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso presentato da • CUBEDDU Mario nato a Cagliari il 18/07/1965 avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/12/2021 la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Alessandria del 15/01/2021 con la quale Cubeddu Mario era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile della contestata contravvenzione ex art. 707 cod. pen. (possesso ingiustificato di una tronchese).
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato in primo grado, nonostante lo stato detentivo per altra causa e la mancata conoscenza del processo, atteso che la notifica del decreto di citazione era avvenuta ai sensi dell'art. 157 comma 8, cod. proc. pen. e la difesa affidata ad un difensore di ufficio, senza rapporti con costui.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo che reitera un'eccezione di nullità correttamente definita dalla corte territoriale con argonnentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.
4. Ha infatti evidenziato il giudice di appello, dal punto di vista fattuale, la regolare notifica nel domicilio dichiarato sia dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. sia del decreto di citazione nonché l'assenza in atti di qualsiasi dato sulla detenzione dell'imputato per altra causa (circostanze non contestate dallo stesso ricorrente). Sotto il profilo giuridico, la corte distrettuale ha applicato il principio di recente affermato dalle sezioni unite secondo cui l'Autorità Giudiziaria nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti deve provvedere a far eseguire la notifica personalmente presso l'istituto penitenziario ove l'imputato si trova ristretto; in caso contrario, non sussistendo alcun obbligo di disporre ricerche in ordine allo status libertatis, la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per l'imputato non detenuto (in motivazione, Cass.
Sez. un., sent. n. 12778 del 27/02/2020 - dep. 22/04/2020). Poiché, nel caso in esame, dal fascicolo processuale del Cubeddu non risultava la detenzione per altra causa e nulla l'imputato o il difensore aveva comunicato a riguardo al tribunale, la notifica del decreto a giudizio in primo grado è avvenuta ritualmente presso il domicilio dichiarato.
5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 14 giugno 2022 Il Consi