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Sentenza — n. 25521/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; late deposit of reasoning invalidated 'contextual reasoning' label.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25521/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly identified the appeal as untimely. Although the appellant argued the appeal was timely because the judgment included a label for 'contextual reasoning' deposited late, the Court held that the official date of the judgment's deposit controls the timeline. Consequently, the appeal was rejected because the reasoning was not deposited within the statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: The date of deposit of the judgment's reasoning determines the timeliness of the appeal, and a label indicating 'contextual reasoning' does not extend the deadline if the reasoning is actually deposited late.

Parole chiave

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cassation appeal tardiness of appeal contextual reasoning deposit deadline judgment reasoning deposito tardivo inosservanza del termine ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 365, comma 1, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giombattista Marchese, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 5 cod. pen
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 cod. pen., 24 e 111 Cost.
art. 392 cod. pen
pen.; mancanza ed illogicità di motivazione in ordine all'art. 392 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46856 del 03/11/2021, Ogunden, Rv. 282440
Sez. 2, n. 46856 del 03/11/2021, Ogunden, Rv. 282440).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marchese Giombattista, nato a Misterbianco (CT) il 16/02/1976 rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Maria Marchese, di fiducia avverso la sentenza n. 2609/2020 in data 20/04/2021 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Alessandro Cinnnnino, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 20/04/2021, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di Giombattista Marchese avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 27/05/2020 che aveva condannato lo stesso alla complessiva pena di anni sei di reclusione ed euro 2.000 di multa per i delitti di estorsione e di ricettazione (capi D ed E).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giombattista Marchese, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 cod. pen., 24 e 111 Cost. Si è in presenza di una sentenza con motivazione contestuale, depositata tuttavia in cancelleria il dodicesimo giorno successivo alla sua pronuncia (sentenza datata e pubblicata il 27/05/2020, giorno di celebrazione del giudizio di appello, depositata in cancelleria solo il giorno 08/06/2020).

La sentenza, a tutti gli effetti, è da ritenersi depositata fuori termine ed il difensore aveva diritto alla comunicazione di avvenuto deposito, comunicazione mai effettuata. Da qui la tempestività del proposto gravame. Se la Corte territoriale parla di "refuso", la pronuncia doveva essere corretta (cosa non avvenuta); in mancanza, la dicitura "motivazione contestuale" è da ritenersi un elemento essenziale della stessa, perché fa dipendere dalla sua indicazione, la decorrenza dei termini per l'impugnazione. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.; mancanza ed illogicità di motivazione in ordine all'art. 392 cod. pen.

Terzo motivo: vizio di motivazione per omissione e travisamento della prova in relazione al delitto di estorsione. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i 3. Il ricorso è inammissibile con riferimento al primo decisivo ed assorbente motivo di ricorso.

4. La Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto tardivo, evidenziando come l'indicazione contenuta in sentenza della "motivazione contestuale" fosse solo un refuso, non avente alcuna influenza sulla data di redazione della motivazione, avendo il giudice letto in uclienza il dispositivo della sentenza dopo la camera di consiglio, senza indicazione di un termine per il deposito delle motivazioni, elementi incompatibili con la previsione di una sentenza emessa con motivazione contestuale. Ha inoltre evidenziato come tale dispositivo fosse stato comunque inviato al difensore di fiducia nello stesso giorno della sua pronuncia.Il ricorrente ha reiterato le considerazioni espresse in sede di appello sulla ritenuta tempestività dell'impugnazione, evidenziando l'avvenuto deposito fuori termine della motivazione rispetto ad una sentenza che riportava la dicitura "con motivazione contestuale".

Orbene, ai fini della determinazione del termine di deposito della sentenza, prevale l'indicazione contenuta nel dispositivo (cfr.,.. Sez. 2, n. 46856 del 03/11/2021, Ogunden, Rv. 282440). Il deposito della motivazione, pertanto, risulta tempestivo, con conseguente corretta declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività di proposizione.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semp