Sentenza — n. 25516/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Guadagni per Raffaele Aversano Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 1.2. Avv. Forni per Gennaro Bassolino Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 1.3. Avv. Guadagni per Raffaele Bencivenga Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 1.4. Avv. Dezio per Raffaele Bencivenga Vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 69 con riferimento al mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 1.5.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 599 comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25516/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorsi proposti bell'interesse di Davide Ferrara e Raffaele Bencivenga. Gli imputati Ferrara e Bencivenga hanno rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e ora, rispettivamente, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (ricorsi avv. Guadagni per Ferrarea e Bencivenga) e il mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (ricorso avv. Forni per il solo Bencivenga). Le doglianze non sono consentite.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AVERSANO RAFFAELE nato a GRUMO NEVANO il 20/06/1974 BASSOLINO GENNARO nato a ACERRA il 03/06/1985 BENCIVENGA RAFFAELE nato a CASORIA il 28/06/1965 FERRARA DAVIDE nato a CASORIA il 26/04/1981 PISCITELLI DARIO nato a NAPOLI il 01/06/1973 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 13/7/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di NAPOLI in data 12/10/2020: -ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di AVERSANO RAFFAELE e BASSOLINO GENNARO per le ipotesi di reato rispettivamente contestate di cui agli artt. 629, 648 e 416 bis.1 cod. pen.; -preso atto della rinuncia ai motivi diversi dalla pena, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di FERRARA DAVIDE e BENCIVENGARAFFAELE in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti di cui adii artt. 629, 648 e 416 bis.1 cod. pen.; -ha confermato la condanna di PISCITELLI DARIO in relazione al reato di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen.
1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Guadagni per Raffaele Aversano Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 1.2. Avv. Forni per Gennaro Bassolino Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 1.3. Avv. Guadagni per Raffaele Bencivenga Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 1.4. Avv. Dezio per Raffaele Bencivenga Vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 69 con riferimento al mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 1.5.
Avv. Guadagni per Davide Ferrara Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 1.6. Avv. Marano per Dario Piscitelli. 1.6.1. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di una specifica censura sul punto, non avrebbe valutato l'attendibilità della persona offesa ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen. e avrebbe omesso di motivare sul punto. 1.6.2.
Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'avere ritenuto che una intercettazione intervenuta un anno prima dell'estorsione potesse costituite idoneo riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
2. In data 11 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa Silvia Salvadori, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di Raffaele Aversano, Gennaro Bassolino, Raffaele Bencivenga e Davide Ferrara sono inammissibili, il ricorso di Dario Piscitelli è fondato.
1. Ricorsi proposti nell'interesse di Raffaele Aversano e Gennaro Bassolino. La sentenza nei confronti dei ricorrenti è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti.Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., comporta l'inarnmissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto (nei medesimi termini, con riferimento all'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., già Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Rv 235294).
Sotto tale profilo anche la questione relativa alla omessa motivazione circa dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, infatti, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così, tra le tante, cfr.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853).
2. Ricorsi proposti bell'interesse di Davide Ferrara e Raffaele Bencivenga. Gli imputati Ferrara e Bencivenga hanno rinunciato ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e ora, rispettivamente, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (ricorsi avv. Guadagni per Ferrarea e Bencivenga) e il mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (ricorso avv. Forni per il solo Bencivenga). Le doglianze non sono consentite.
La rinuncia a tutti i motivi diversi da quello attinenti al trattamento sanzionatorio, infatti, comporta la preclusione in ordine a tutti i motivi ulteriori e diversi da quello strettamente afferente la determinazione della pena in applicazione ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. Sotto tale profilo, pertanto, preso atto della rinuncia, al giudice di merito non è consentito procedere a ogni ulteriore e diversa valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ovvero alla sussistenza o meno delle circostanze o circa il giudizio di bilanciamento tra queste, che non attiene strettamente al quantum della pena (cfr.
Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750) 3. Ricorso proposto nell'interesse di Dario Piscitelli.3.1. Nel due motivi la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa rilevando che la Corte territoriale avrebbe omesso di procedere ad una attenta ed effettiva valutazione sul punto ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., norma che, d'altro canto, it,giudice di merito avrebbe violato anc:he quanto all'efficacia dimostrativa riconosciuta a due intercettazioni intervenute un anno prima dell'estorsione che, di contro, non potrebbero all'evidenza costituire idoneo riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Le doglianze sono fondate. La motivazione della Corte territoriale in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa è carente. Come anche riconosciuto dalla Corte territoriale il principale elemento a carico del ricorrente è costituito dalle dichiarazioni rese da Gennaro Primitivo che, pur essendo persona offesa, quando è stato ascoltato come persona informata dei fatti era anche già da tempo iscritto nel registro degli indagati per fatti connessi, almeno probatoriannente, ai fatti oggetto del presente processo (cfr. pagine 17 e 18 della sentenza impugnata).
Tale prova, pertanto, come pure la Corte ha riconosciuto, deve essere valutata applicando il criterio dì cui all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., cioè "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Quali elementi di risconto i giudici di merito hanno indicato due intercettazioni ambientali nelle quali vi sarebbero dei riferimenti ad attività estorsive del clan e che, essendo avvenute circa un anno prima della redazione del verbale, secondo la Corte territoriale sarebbero di tenore tale da ritenere che la credibilità del Primitivo sia in effetti confermata.
Questa conclusione, considerate le specifiche e puntuali censure contenute nell'atto di appello presentato dal ricorrete, non risulta corretta e la motivazione sul punto non è adeguata in quanto il citato elemento di prova, almeno per come indicato nella motivazione della sentenza, risulta privo dell'efficacia rappresentativa richiesta dalla norma (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683). Nelle citate conversazioni, infatti, non risulta esserci alcun riferimento individualizzante che consenta in concreto e direttamente di ritenere che il ricorrente sia coinvolto nei fatti oggetto del capo di imputazione, fatti che peraltro sono contestati come avvenuti in un periodo successivo a quello in cui l'attività investigativa risulta essere stata effettuata.
Ragione questa per la quale la sentenza, a fronte dalla carenza di motivazione in merito all'applicazione del criterio di cui all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. quanto all'attendibilità delle dichiarazioni rese da Gennaro Primitivo nei conirronti di Dario Piscitelli, deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M1. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Piscitelli Dario con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi e di Aversano Raffaele, Bassolino Gennaro, Bencivenga Raffaele e Ferrara Davide e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore