Cassation Court annuls appeal court sentence regarding recidivism exclusion and generic mitigating circumstances calculation for combined crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's sentence regarding the calculation of mitigating circumstances after excluding recidivism. The defense argued that generic mitigation should apply to the aggravated penalty increase for combined crimes, not just the base penalty. The Court agreed, ruling that excluding recidivism requires balancing subjective and objective factors across all united crimes, thus mandating recalculation of the penalty including the increase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: When recidivism is excluded in favor of generic mitigating circumstances for combined crimes, the reduction must be calculated on the total aggravated penalty, not merely the base sentence, to ensure proper balancing of subjective and objective aggravating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NICOLO GAETANO nato a VAPRIO D'ADDA il :30/06/1981 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 14/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 17/7/2019, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di De NICOLO' GAETANO per due ipotesi di reato di cui all'art. 640 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riduzione per le attenuanti generiche operata a seguito dell'esclusione della recidiva. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen.2. In data 11 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa Silvia Salvadori, chiede che il ricorso sia rigettato.
3. In data 16 marzo 2022 sono pervenute le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. Carrino, richiamata recente giurisprudenza di legittimità relativa ai motivi dedotti, insiste per l'accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la pena deve essere rideterminata ai sensi dell'art. 620, lett I) cod. proc. pen.
1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riduzione per le attenuanti generiche operata a seguito dell'esclusione della recidiva. In specifico il ricorrente rileva che la Corte territoriale, esclusa la recidiva, avrebbe erroneamente applicato la riduzione di pena per le generiche, originariamente ritenute equivalenti all'aggravate esclusa, alla sola pena base e non all'aumento calcolato in continuazione per il secondo reato. Sotto altro profilo, d'altro canto, non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine all'eventuale decisione di procedere a un trattamento differenziato per i due reati.
La doglianza è fondata. Il primo giudice aveva riconosciuto le generiche equivalenti "alla contestata recidiva per meglio adeguare la pena al caso concreto". Il riferimento alla necessità di "compensare" la recidiva contestata, circostanza aggravante di natura soggettiva, impone di ritenere che il giudizio di bilanciamento, se pure poi espresso in termini di "adeguamento' al fatto, pure in considerazione della riconosciuta contiguità temporale dei reati e della sovrapponibilità delle condotte, facesse generico riferimento sia ai parametri soggettivi che a quelli oggettivi previsti dall'art. 133 cod. pen.
Ragione questa per la quale, esclusa la recidiva, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto fatto dalla Corte territoriale, peraltro in assenza di motivazione sul punto, deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione e, quindi, calcolata anche per l'aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez Prado, Rv. 272375). La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla quantificazione della pena senza rinvio in quanto questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc pen., può procedere alla nuova determinazione della stessa in mesi cinque, giorni dieci ed euro 266,00 di multa.
2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. evidenziando che il giudizio circa l'incompatibilità tra il danno di 50 euro e l'attenuante invocata sarebbe giuridicamente errato e comunque la motivazione sul punto sarebbe illogica. La doglianza è manifestamente infondata. Con il riferimento alla necessità di procedere a una valutazione complessiva, infatti, la Corte territoriale si è correttamente conformata alla giurisprudenza di legittimità sul punto per la quale "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali" (cf. Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la epna complessiva in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 260,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma 30/3/2022 I