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Sentenza — n. 25224/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25224/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25224/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 13/10/2021, rigettava l'istanza di riesame proposta da Sula Ergi, sottoposto ad indagine ex art. 648 cod. pen., confermando il decreto in data 19/09/2021 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 23.550,00 di cui 14.640,00 che si trovava all' interno di un involucro lanciato dalla finestra dal ricorrente durante l' attività di perquisizione della P.G. e la residua somma nella disponibilità del predetto (euro 2.400,00 all' interno di un marsupio, euro 4.100,00 all' interno di un foglio di carta ed euro 2.410,00 in un portafogli).I giudici del riesame, nel disattendere le censure formulate dal ricorrente, ritenevano legittimo il provvedimento di sequestro precisando che nella specie erano configurabili il fumus in relazione al reato di ricettazione dei proventi del traffico di stupefacenti ad opera di Meraj Gezim il quale aveva la disponibilità dell'appartamento in uso al ricorrente all' interno del quale era stato rinvenuto il denaro della cui provenienza illecita il ricorrente era certamente consapevole nonché il periculum in mora.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 322-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25224/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti indagine per riciclaggio di denaro finanziamento del terrorismo confisca dei proventi di reato pericolo di traffico di stupefacenti inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 13/10/2021, rigettava l'istanza di riesame proposta da Sula Ergi, sottoposto ad indagine ex art. 648 cod.
art. 325 cod. proc. pen
Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art.
art. 322-bis cod. proc. pen
pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SULA ERGI nato il 27/06/2002 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 13/10/2021, rigettava l'istanza di riesame proposta da Sula Ergi, sottoposto ad indagine ex art. 648 cod. pen., confermando il decreto in data 19/09/2021 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 23.550,00 di cui 14.640,00 che si trovava all' interno di un involucro lanciato dalla finestra dal ricorrente durante l' attività di perquisizione della P.G. e la residua somma nella disponibilità del predetto (euro 2.400,00 all' interno di un marsupio, euro 4.100,00 all' interno di un foglio di carta ed euro 2.410,00 in un portafogli).I giudici del riesame, nel disattendere le censure formulate dal ricorrente, ritenevano legittimo il provvedimento di sequestro precisando che nella specie erano configurabili il fumus in relazione al reato di ricettazione dei proventi del traffico di stupefacenti ad opera di Meraj Gezim il quale aveva la disponibilità dell'appartamento in uso al ricorrente all' interno del quale era stato rinvenuto il denaro della cui provenienza illecita il ricorrente era certamente consapevole nonché il periculum in mora.

2. Avverso la suddetta ordinanza Sula Ergi, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti ed al requisito del periculum in mora. Lamenta che il Tribunale aveva omesso di pronunziarsi in relazione alle specifiche censure quanto alla insussistenza del requisito del fumus non considerando che non vi era prova di un collegamento fra il ricorrente e Meraj Gezim ovvero ambienti criminali e che il primo, peraltro, era stato trovato nella disponibilità di una modica quantità di sostanza stupefacente. Rileva che la motivazione quanto al ritenuto periculum in mora era meramente apparente essendosi il tribunale limitato a richiamare il mero rischio di destinazione del denaro al circuito del narcotraffico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile 2. Prima di procedere all' esame delle singole censure si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice 2 del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).

3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito, con motivazione tutt' altro che carente o meramente apparente contrariamente a quanto lamentato dalla difesa di parte ricorrente, hanno affrontato le questioni oggi reiterate, ribadendo come fosse emerso nel corso delle indagini che Sula Ergi era stato trovato in possesso di denaro di provenienza delittuosa in quanto profitto della sistematica attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di Meraj Gezim la cui moglie aveva la disponibilità dell' appartamento all' interno del quale era stato rinvenuto l' odierno indagato riconosciuto dalle forze dell' ordine dopo avere lanciato dalla finestra un involucro contenente banconote per complessivi euro 14.640,00 e soggetto occupante una cameretta del menzionato appartamento ove erano state rinvenute altre tre mazzette di denaro contante.

E i giudici di merito hanno pure evidenziato che all' interno dell' immobile suddetto si trovavano un bilancino e ulteriore materiale da utilizzare per il confezionamento di dosi di droga, elementi questi ritenuti fortemente sintomatici della conoscenza da parte dell' indagato, il quale non aveva offerto, peraltro, alcuna plausibile spiegazione circa il possesso di tali ingenti somme, della provenienza illecita del denaro. Trattasi di argomentazioni assai puntuali e dettagliate che resistono certamente alle censure di parte ricorrente e che appaiono inidonee a configurare il vizio di violazione di legge, l'unico deducibile in questa sede.

Ineccepibile appare, poi, il ragionamento dei giudici di merito i quali, quanto al periculum in mora, hanno ritenuto decisiva la possibilità che il delitto di ricettazione potesse essere portato ad ulteriore compimento attraverso altri passaggi di denaro ed ulteriori utilizzazioni per finalità illecite quali l'acquisto di sostanza stupefacente.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in