Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25205/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25205/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25205/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MIGLIARDI ROCCO n. a Messina il 16/6/1957 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 7/6/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 150 cod.pen; Sentenza — n. 25205/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di estorsione, violazione di domicilio, minacce e danneggiamento in danno di Di Pietro Concetta, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.Tindaro Celi, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi a),b),c),d) della rubrica; alla valutazione della prova, all'applicazione della recidiva e alla misura della pena.3.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione riscossione di pene pecuniarie esaurimento delle istanze esecuzione all'estero caso di media gravità grave caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 150 cod.pen
Pertanto, a norma dell'art. 150 cod.pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, attesa l'estinzione dei reati per morte dell'imputato.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MIGLIARDI ROCCO n. a Messina il 16/6/1957 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina in data 7/6/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del P.G., dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di estorsione, violazione di domicilio, minacce e danneggiamento in danno di Di Pietro Concetta, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.Tindaro Celi, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi a),b),c),d) della rubrica; alla valutazione della prova, all'applicazione della recidiva e alla misura della pena.3.

Rileva la Corte che è acquisito in atti certificato dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina dal quale risulta che Migliardi Rocco è ivi deceduto il 23 novembre 2021. Pertanto, a norma dell'art. 150 cod.pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, attesa l'estinzione dei reati per morte dell'imputato. 3.1 Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità la morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, Rv. 251981;

Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Rv. 271160). In difetto di instaurazione del rapporto processuale e di cessazione della regiudicanda difettano i presupposti per la liquidazione delle spese del grado richiesta dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato Nulla per le spese richieste dalla parte civile. Così deciso in Roma il 18/5/2022 Il Consigliere estensore Il Pre