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Sentenza — n. 25046/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25046/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Matera ha rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'aggravamento della misura cautelare in atto in conseguenza della violazione del divieto di comunicare con terzi disposto contestualmente agli arresti domiciliari. In particolare, il Tribunale prendeva atto della caducazione di tale previsione per difetto dì domanda cautelare ma affermava che, comunque, il dato formale della vigenza del provvedimento illegittimo determinava comunque il dovere da parte del soggetto sottoposto a misura di ottemperare agli obblighi imposti e la relativa violazione rimaneva rilevante anche ai fini di un successivo aggravamento. Rileva inoltre il Tribunale del riesame che - nonostante difettino elementi per ritenere che l'indagato si fosse spostato dall'abitazione - l'inadempimento agli obblighi derivava dall'aver tenuto comunicazioni con terzi che gli erano state specificamente inibite.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25046/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'indagato, ALBANESE Antonio, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione risultando il provvedimento applicativo dell'aggravamento affetto da nullità derivata, rilevante ai sensi dell'articolo 185 codice di procedura penale, in conseguenza della dichiarata illegittimità del provvedimento genetico oggetto di inottemperanza. In sostanza, posto che la dichiarazione di nullità determina l'invalidità degli atti conseguenziali e dipendenti dall'atto nullo, l'aggravamento, in quanto provvedimento consequenziale, risulterebbe a sua volta nullo. A parere del ricorrente, inoltre, tale nullità derivata dall'intervenuta revoca della misura successivamente alla sentenza 34920 del 13 luglio 2021 di questa Corte.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore obbligo di articolare le censure permesso di promuovere un procedimento penale domanda d'asilo di cittadino albanese divieto di molestie termine di comunicazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANESE ANTONIO nato a MATERA il 13/09/1969 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per carenza di interesse. udito il difensore Sollecitato dal Presidente del Collegio l'avvocato VANNETIELLO DARIO informa la Corte che il proprio assistito è libero già dalla precedente pronuncia revoca avvenuta in data 01/09/2021 pertanto il Collegio chiede alla Cancelleria l'acquisizione della posizione giuridica. L'avvocato VANNETIELLO DARIO in difesa di ALBANESE ANTONIO si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Matera ha rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'aggravamento della misura cautelare in atto in conseguenza della violazione del divieto di comunicare con terzi disposto contestualmente agli arresti domiciliari. In particolare, il Tribunale prendeva atto della caducazione di tale previsione per difetto dì domanda cautelare ma affermava che, comunque, il dato formale della vigenza del provvedimento illegittimo determinava comunque il dovere da parte del soggetto sottoposto a misura di ottemperare agli obblighi imposti e la relativa violazione rimaneva rilevante anche ai fini di un successivo aggravamento. Rileva inoltre il Tribunale del riesame che - nonostante difettino elementi per ritenere che l'indagato si fosse spostato dall'abitazione - l'inadempimento agli obblighi derivava dall'aver tenuto comunicazioni con terzi che gli erano state specificamente inibite.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, ALBANESE Antonio, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione risultando il provvedimento applicativo dell'aggravamento affetto da nullità derivata, rilevante ai sensi dell'articolo 185 codice di procedura penale, in conseguenza della dichiarata illegittimità del provvedimento genetico oggetto di inottemperanza. In sostanza, posto che la dichiarazione di nullità determina l'invalidità degli atti conseguenziali e dipendenti dall'atto nullo, l'aggravamento, in quanto provvedimento consequenziale, risulterebbe a sua volta nullo. A parere del ricorrente, inoltre, tale nullità derivata dall'intervenuta revoca della misura successivamente alla sentenza 34920 del 13 luglio 2021 di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile risultando ormai revocata la misura come esplicitato dalla stessa difesa. 1.1. È inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria. (Sez. 6 - , Sentenza n. 44723 del 25/11/2021 Rv. 282397 - 01). 1.2. Il ricorrente non ha per altro verso reso indicazioni tali da poter ritenere che l'impugnazione sia funzionale ad un provvedimento utilizzabile nella procedura per l'equa riparazione dell'ingiusta detenzione (Sez. 4, Sentenza n. 4477 del 24/11/2005 - dep. 03/02/2006 - Rv. 233401 - 01).

2. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della peculiarità del caso concreto e della particolare situazione processuale si stima equo non irrogare alcuna condanna a pagamento di somme ulteriori alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022