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Sentenza — n. 25041/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25041/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25041/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Può ritenersi pacifico che la polizza-vita della quale si discorre sia stata "accesa" dal coniuge dell'odierna ricorrente Gaeta Vincenza, con i proventi del reato di usura aggravata continuata ascritto al medesimo; la polizza conteneva l'indicazione, come beneficiaria, della predetta Gaeta Vincenza. Ciò comporta, in diritto, la possibilità di contestare alla Gaeta, non concorrente nella predetta usura, il delitto di ricettazione della somma proveniente dal disinvestimento della predetta polizza-vita, a lei pervenuta a seguito del suicidio del coniuge, ove si assuma, in ipotesi, la consapevolezza della provenienza della somma in oggetto dalle attività delittuose che si ipotizzava commesse dal coniuge.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 25041/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò comporta, in diritto, la possibilità di contestare alla Gaeta, non concorrente nella predetta usura, il delitto di ricettazione della somma proveniente dal disinvestimento della predetta polizza-vita, a lei pervenuta a seguito del suicidio del coniuge, ove si assuma, in ipotesi, la consapevolezza della provenienza della somma in oggetto dalle attività delittuose che si ipotizzava commesse dal coniuge.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato sottrazione dei contributi d'assicurazione appropriazione indebita di fondi contributo irrecuperabile indagine per riciclaggio di denaro abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Il Pubblico Ministero ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod.
art. 648 cod. pen
pen., ha annullato il decreto di sequestro preventivo di una somma derivante dal disinvestimento di una polizza vita del controvalore di euro 2.500.000, per carenza del fumus del reato di cui all'art. 648 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NAPOLInei confronti di: GAETA VINCENZA nata a NAPOLI il 18/08/1971 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 del TRIB.UNALE di NAPOLI, Sezione riesame misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette, per l'indagata ricorrente, le conclusioni dell'Avv. TOMMASO BOCHICCHIO, che ha chiesto non accogliersi il ricorso. 6-

RITENUTO IN FATTO

Il Pubblico Ministero ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha annullato il decreto di sequestro preventivo di una somma derivante dal disinvestimento di una polizza vita del controvalore di euro 2.500.000, per carenza del fumus del reato di cui all'art. 648 cod. pen.), deducendo violazione di legge quanto alla ritenuta non configurabilità del fumus del reato provvisoriamente ipotizzato nei confronti dell'indagata Gaeta Vincenza. Nella memoria di replica alla requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, la difesa dell'indagata ha chiesto non accogliersi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Può ritenersi pacifico che la polizza-vita della quale si discorre sia stata "accesa" dal coniuge dell'odierna ricorrente Gaeta Vincenza, con i proventi del reato di usura aggravata continuata ascritto al medesimo; la polizza conteneva l'indicazione, come beneficiaria, della predetta Gaeta Vincenza. Ciò comporta, in diritto, la possibilità di contestare alla Gaeta, non concorrente nella predetta usura, il delitto di ricettazione della somma proveniente dal disinvestimento della predetta polizza-vita, a lei pervenuta a seguito del suicidio del coniuge, ove si assuma, in ipotesi, la consapevolezza della provenienza della somma in oggetto dalle attività delittuose che si ipotizzava commesse dal coniuge.

Di qui, l'erroneità del riferimento del Tribunale alla non perseguibilità ratione temporis dell'indagata per il delitto di autoriciclaggio 1.1. Nel provvedimento impugnato, come correttamente rilevato dal P.M. ricorrente, è dato rilevare una carenza assoluta di motivazione su tale profilo. 1.2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelar', che colmerà l'evidenziata carenza motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 3-24L-c.o. 5, cod. pro