Sentenza — n. 25037/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. In ordine a tale reato, la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non accolta dal giudice procedente con il provvedimento confermato dal Tribunale ed oggi impugnato, non era ammissibile, poiché per legge (art. 275, comma 3, c.p.p.), in ordine a tale reato, ove residuino esigenze cautelari, l'unica misura applicabile è quella della custodia in carcere. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25037/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 416-bis cod. pen. In ordine a tale reato, la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non accolta dal giudice procedente con il provvedimento confermato dal Tribunale ed oggi impugnato, non era ammissibile, poiché per legge (art. 275, comma 3, c.p.p.), in ordine a tale reato, ove residuino esigenze cautelari, l'unica misura applicabile è quella della custodia in carcere. 1.1.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRRELLO PIETRO nato a REGGIO CALABRIA il 22/05/1976 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA (SEZIONE RIESAME MISURE CAUTELARI) Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Pietro Pirrello ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari, fondata sull'asserito affievolimento delle esigenze cautelari in origine valorizzate), lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione (non essendosi tenuto conto della "attuale concreta insussistenza delle esigenze cautelari", e comunque dell'adeguatezza degli arresti domiciliari).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché presentato per un motivo manifestamente infondato.
1. Il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. In ordine a tale reato, la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, non accolta dal giudice procedente con il provvedimento confermato dal Tribunale ed oggi impugnato, non era ammissibile, poiché per legge (art. 275, comma 3, c.p.p.), in ordine a tale reato, ove residuino esigenze cautelari, l'unica misura applicabile è quella della custodia in carcere. 1.1.
Il difensore che ha redatto il ricorso richiama promiscuamente l'adeguatezza degli arresti domiciliari (come premesso, non applicabili all'indagato nel caso di specie) e l'asserito venir meno di esigenze cautelari, che costituisce, peraltro, richiesta nuova, non esaminabile per la prima volta in questa sede, perché contraddice la richiesta disattesa dal provvedimento impugnato, di mera sostituzione della misura applicata (che questa fosse la richiesta rigettata lo conferma il difensore a f. 1 del ricorso: ma se le ritenute esigenze cautelari fossero all'epoca dell'istanza de qua venute meno, il difensore avrebbe dovuto chiedere la revoca della misura della custodia in carcere, non soltanto la sua sostituzione con altra, pur meno afflittiva).
2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 2, n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta macroscopica colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazion