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Sentenza — n. 25034/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25034/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25034/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 29/02/1976 avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI (GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE) udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25034/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Giuseppe Savino ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il GUP del Tribunale di Napoli ha accolto la sua richiesta di "patteggiamento", dolendosi dell'asserita illegittimità della avvenuta riqualificazione del reato di cui al capo F) come "concorso nella emissione di false fatturazioni", poiché il fatto, come contestato, costituirebbe mero illecito amministrativo di elusione fiscale, posto in essere a proprio vantaggio, in difetto della finalità di assicurare l'evasione dell'IVA a terzi.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva fatture fittizie elusione fiscale frode fiscale sviamento della giustizia scopi fiscali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 29/02/1976 avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI (GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE) udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Giuseppe Savino ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il GUP del Tribunale di Napoli ha accolto la sua richiesta di "patteggiamento", dolendosi dell'asserita illegittimità della avvenuta riqualificazione del reato di cui al capo F) come "concorso nella emissione di false fatturazioni", poiché il fatto, come contestato, costituirebbe mero illecito amministrativo di elusione fiscale, posto in essere a proprio vantaggio, in difetto della finalità di assicurare l'evasione dell'IVA a terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile poiché presentato per un motivo manifestamente infondato, atteso che il capo d'imputazione in oggetto reca chiara menzione della finalità di consentire l'evasione dell'IVA ai terzi FIDO e DONADEO, e conseguentemente la qualificazione giuridica del fatto contestato, così come proposta dalle parti instanti e positivamente delibata dal giudice a quo, non risulta prima facie erronea o strumentale. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta macroscopica colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così