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Sentenza — n. 25017/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25017/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25017/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giovan Battista D'Arpa ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli ritenuta di giustizia dal Tribunale di Palermo), deducendo violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizi di motivazione quanto al diniego del beneficio della non menzione.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 25017/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 05) è ferma nel ritenere che il riconoscimento o meno del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale postula una valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.; non appare superfluo aggiungere che - fuori dai limiti previsti, in riferimento all'entità della pena irrogata, dal legislatore - detto beneficio può essere riconosciuto in riferimento a qualunque reato. 1.1. Risulta, pertanto, illegittima la valutazione della Corte di appello, che ha negato il riconoscimento del beneficio all'imputato "per la natura dei reati perpetrati, la cui realizzazione pare opportuno rendere manifesta ai terzi".

Parole chiave

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pagamento degli arretrati diritto di ottenere una decisione ritardo ingiustificato dell'azione penale riconoscimento della decisione remissione della pena decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. pen
Giovan Battista D'Arpa ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli ritenuta di giustizia dal Tribunale di Palermo), deducendo violazione dell'art. 175 cod. pen.
art. 133 cod. pen
280244 - 05) è ferma nel ritenere che il riconoscimento o meno del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale postula una valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ARPA GIOVAN BATTISTA nato a PALERMO il 10/09/1970 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sen impugnata limitatamente al diniego del beneficio della non menzion

RITENUTO IN FATTO

1. Giovan Battista D'Arpa ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione ascrittogli ritenuta di giustizia dal Tribunale di Palermo), deducendo violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizi di motivazione quanto al diniego del beneficio della non menzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 05) è ferma nel ritenere che il riconoscimento o meno del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale postula una valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.; non appare superfluo aggiungere che - fuori dai limiti previsti, in riferimento all'entità della pena irrogata, dal legislatore - detto beneficio può essere riconosciuto in riferimento a qualunque reato. 1.1. Risulta, pertanto, illegittima la valutazione della Corte di appello, che ha negato il riconoscimento del beneficio all'imputato "per la natura dei reati perpetrati, la cui realizzazione pare opportuno rendere manifesta ai terzi".

Trattasi, infatti, di valutazione che attribuisce rilievo ad una finalità esulante rispetto a quelle in riferimento alle quali il beneficio in questione può essere legittimamente negato. 1.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che si atterrà al principio di diritto affermato nel § 1 di queste Considerazioni in diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità