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Sentenza — n. 24361/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment dismissing fraud case due to lack of adversarial proceedings on prescription waiver.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Perugia Court of Appeal's judgment dismissing the fraud case without a trial. The appellant, a public employee, argued that the appeal court erred by issuing a pre-trial acquittal based on prescription without allowing him to waive the prescription right through adversarial proceedings. The court ruled that the recent Constitutional Court decision invalidates such pre-trial dismissals because they deprive the accused of the right to a fair trial and the opportunity to waive prescription.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; Art. 24 Cost.; Art. 129 cod. proc. pen.: A pre-trial dismissal for prescription issued without adversarial proceedings violates the right to a fair trial and the interest to challenge such judgments.

Parole chiave

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pre-trial dismissal prescription waiver adversarial proceedings right to defense fair trial violation constitutional court ruling criminal procedure abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.
MOLFINO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce la violazione dell'art. 606 co.
Art. 157 cod. pen.
in relazione all'art. 157 cod. pen. e, premesso che l'orientamento delle Sez.
Art. 24, secondo comma, Cost.
Art. 111, secondo comma, Cost.
Art. 129 cod. proc. pen.
111 Cost., non è (...) bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 2469 cod. proc. pen.
art. 157 cod. pen
in relazione all'art. 157 cod. pen.
art. 111 Cost
art. 129 cod. proc. pen
111 Cost., non è (...) bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 28954 del 27/04/2017
Sentenza n. 91 del 1992
Sentenza n. 249 del 1989
Corte costituzionale n. 111 del 5/04/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLFINO JONATHAN nato a TERNI il 06/12/1968 avverso la sentenza del 19/08/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di PERUGIA, con sentenza decisa in assenza di parti nella camera di consiglio del 19/08/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MOLFINO Jonathan, appellante contro la sentenza di condanna a pena di giustizia per il delitto di truffa - contestato quale commesso a TERNI fino all'8/02/2012 -, pronunciata dal TRIBUNALE di TERNI in data 1/07/2019, perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione. MOLFINO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen. e, premesso che l'orientamento delle Sez. U. di questa S.C. (sentenza n. 28954 del 27/04/2017 imputato IANNELLI) identifica nel caso di specie una nullità assoluta, non essendo consentita la emissione de plano in sede di appello di una sentenza predibattimentale di proscioglimento dell'imputato per prescrizione, rappresenta il proprio interesse concreto al contraddittorio per far valere la rinuncia alla prescrizione: essendo egli pubblico dipendente ed essendo stato il reato per il quale ha subito condanna ritenuto commesso nell'esercizio delle sue funzioni, mira a una pronuncia assolutoria, per scongiurare le conseguenze disciplinari, patrimoniali e di mantenimento del posto di lavoro.

A tal fine allega al ricorso una dichiarazione recante la data del 16/09/2021, coincidente col momento in cui ha avuto notizia della decisione della CORTE di PERUGIA, di espressa rinuncia alla prescrizione. In prossimità dell'udienza, il difensore ha trasmesso una memoria, contenente il riferimento alla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 111/2022.

2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio, a seguito della sentenza n. 111 del 5/04/2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato".

Tale pronuncia è intervenuta a seguito di una questione sollevata dalla 1" Sezione penale di questa S.C., e afferma, fra l'altro, che "l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al dì fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è (...) bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. Invero, questa Corte ha già da tempo sottolineato l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai finì dell'accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale). (...) Coerente con tali principi (...) è l'art. 2 469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado la possibilità di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e salva l'applicabilità del comma 2 di tale articolo, prevede che detta sentenza sia adottata «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», sicché l'istituto, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni.

Occorre inoltre sottolineare che la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito".

L'annullamento viene disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti alla stessa CORTE perugina, se pure in differente composizione, per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla CORTE di APPELLO di PERUGIA in diversa composizione per il giudizi