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Sentenza — n. 24357/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24357/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Salvatore Marino avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 ottobre del 2019 che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo B della originaria imputazione.2. Salvatore Marino ricorre per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo errore di fatto con riferimento al motivo di ricorso con il quale egli aveva prospettato alla Corte di cassazione la violazione del principio del ne bis in idem in relazione ad una precedente sentenza di condanna passata in giudicato ed avente ad oggetto, a suo dire, il medesimo fatto.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 24357/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez.U, n. 18651 del 2015, Moroni; Sez.6, n. 46065 del 17/07/2014, Marrelli).

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Salvatore Marino ricorre per cassazione ex art. 625-bis cod.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Marino Salvatore, nato a Napoli il 30/03/1977, avverso la sentenza del 25/05/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Salvatore Marino avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 ottobre del 2019 che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo B della originaria imputazione.2. Salvatore Marino ricorre per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo errore di fatto con riferimento al motivo di ricorso con il quale egli aveva prospettato alla Corte di cassazione la violazione del principio del ne bis in idem in relazione ad una precedente sentenza di condanna passata in giudicato ed avente ad oggetto, a suo dire, il medesimo fatto.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di cassazione, recependo il contenuto della sentenza di appello, abbia ritenuto sussistente l'ostacolo del precedente giudicato solo con riferimento al segmento temporale compreso tra il 21 ottobre del 2003 ed il 2 aprile del 2004 ma non per quello intercorrente tra gli anni 2000 ed il 20 ottobre 2003, nonostante il fatto che dal 2000 fosse operativa la medesima associazione criminale dei Mazzarella in essere negli anni successivi ed alla quale il ricorrente aveva aderito, di tal che tutta la sua condotta illecita sarebbe stata coperta dal precedente giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez.U, n. 18651 del 2015, Moroni; Sez.6, n. 46065 del 17/07/2014, Marrelli).

Nel caso in esame, la Corte di cassazione, ai fgg. 30-35 della sentenza impugnata, ha affrontato il tema, inquadrandolo giuridicamente con ampie argomentazioni. Alla luce di tale analisi, è stato ritenuto che la condotta contestata al ricorrente nell'odierno procedimento potesse ritenersi coperta dal giudicato solo con riguardo al segmento temporale intercorrente tra il 21 ottobre del 2003 ed il 2 febbraio del 2004, in ciò confermando il giudizio espresso dalla Corte di appello. Non si evidenzia alcun errore percettivo in ipotesi rilevante in questa sede, quanto, piuttosto, una piena valutazione di circostanze oggettive giuridicamente interpretate sulle quali non vi può più essere questione e che hanno portato la sentenza impugnata a ritenere che, nel periodo precedente a quello coperto dal giudicato, non potesse ritenersi sussistente il medesimo fatto storico, così come enucleato, in particolare, a fg. 34 della sentenza impugnata con il riferimento a due differenti organizzazioni, una "domestica" ed una più estesa riferibile al clan Mazzarella, che si erano succedute ed interconnesse nel corso del tempo.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuse