Italian court dismisses appeal by third party challenging preventive seizure of funds held by an investigated relative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant, a third party, challenged the preventive seizure of funds found in his father's possession, arguing the court failed to explain why the money should be seized. The court ruled that a third party cannot contest the existence of the crime's presumptive elements and can only claim ownership or lack of connection to the suspect. Consequently, the court rejected the arguments regarding the lack of evidence and the discrepancy in amounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; In a preventive seizure case, a third party claiming restitution cannot contest the existence of the crime's presumptive elements, but may only assert actual ownership or lack of joint connection with the suspect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Mannolo Giuseppe, nato a Catanzaro il 07/02/1992, avverso l'ordinanza del 09/09/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Salvatore Iannone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 29 luglio 2021, avente ad oggetto la somma di euro 31.280,00 ritrovata in seguito a perquisizione nella disponibilità del padre dei ricorrente, Mannolo Luigi, indagato per i reati di ricettazione e riciclaggio aggravati ex art. 416-bis.1. cod.pen. in quanto commessi nell'interesse di una famiglia di 'ndrangheta individuata come "cosca Mannolo".
2. Ricorre per cassazione Mannolo Giuseppe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza impugnata che non spiegherebbe "affatto le ragioni per le quali, a fronte di una puntuale ricostruzione documentale delle somme in possesso del (padre) del ricorrente, le stesse debbono essere sottoposte a cautela reale" (fg. 4 del ricorso). In particolare, le rilevanze investigative, costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Dante Mannolo e da captazioni, non avrebbero trovato riscontro, avendo il collaborante parlato di una somma ben superiore a quella ritrovata ed avendo fornito il padre del ricorrente giustificazioni circa la provenienza lecita del danaro e la riconducibilità in parte anche all'odierno istante suo figlio. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Deve essere ricordato il principio di diritto secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070 Nel caso in esame, il ricorrente, deduce argomenti che tendono a censurare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativi alla posizione del di lui padre e indagato Mannolo Luigi, che non sono deducibili dal terzo interessato.
Per altro verso, deve ricordarsi che solo la motivazione meramente apparente può assumere le forme della violazione di legge deducibile in questa sede, ma, nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente argomentato sulla sussistenza del fumus connmissi delicti dei reati contestati a Mannolo Luigi, tenendo in considerazione, da una parte, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Dante Mannolo, in ordine al ruolo di "custode" del danaro della cosca 'ndranghetista "Mannolo" (proveniente dalle attività estorsive poste in essere) assegnato al Mannolo Luigi e ad altri soggetti; dall'altro, dall'effettivo ritrovamento nella sua disponibilità di danaro contante, valutando anche l'irrilevanza del dato in ordine alla differenza quantitativa del danaro tra quanto indicato dal collaborante e quanto ritrovato, giustificata dalla esigenza dei referenti mafiosi di •modificare continuamente i luoghi di occultamento del bene per renderli più efficaci, secondo quanto indicato in un dialogo citato nell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale, a fronte di questo quadro indiziario, ben rappresentato, non ha ritenuto plausibili le giustificazioni circa la lecita provenienza delle somme offerte dal ricorrente ed attinenti al merito del giudizio proprio in forza della rilevanza degli elementi di accusa a carico del Mannolo Luigi e della genericità del ricorso sul punto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.05.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giusep