Sentenza — n. 24335/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto di LAQLACH ABDERRAHMAN, disponendo altresì l'applicazione di misure cautelari nei confronti dell'arrestato. L'udienza si era svolta in assenza del difensore di fiducia che, nominato dall'arrestato, non aveva avuto notizia dell'arresto perché non rintracciato dagli agenti operanti e non aveva ricevuto avviso della data per l'udienza di convalida, venendo sostituito da un difensore di ufficio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 302 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24335/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in tutte le ipotesi in cui sia prevista la presenza obbligatoria del difensore, mentre a nulla rileva che la notifica della data dell'udienza sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (trattandosi di violazione del diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAQLACH ABDERRAHMAN (CUI 05CIPC9) nato il 12/02/1992 avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al provvedimento di convalida dell'arresto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto di LAQLACH ABDERRAHMAN, disponendo altresì l'applicazione di misure cautelari nei confronti dell'arrestato. L'udienza si era svolta in assenza del difensore di fiducia che, nominato dall'arrestato, non aveva avuto notizia dell'arresto perché non rintracciato dagli agenti operanti e non aveva ricevuto avviso della data per l'udienza di convalida, venendo sostituito da un difensore di ufficio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'arrestato, deducendo, con unico motivo di ricorso, la nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare, per violazione di norme processuali previste a pena di nullità, per il mancato avviso al difensore di fiducia della data per l'udienza della convalida dell'arresto, ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. La giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite ha fissato il principio secondo il quale l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.
c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in tutte le ipotesi in cui sia prevista la presenza obbligatoria del difensore, mentre a nulla rileva che la notifica della data dell'udienza sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (trattandosi di violazione del diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Sez. Unite, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01).
Facendo applicazione di tale direttiva ermeneutica, nelle ipotesi riguardanti la celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto si è di recente confermato che l'omesso avviso dell'udienza di convalida dell'arresto al difensore di fiducia, tempestivamente nominato, integra una nullità assoluta, nei termini su ricordati, restando irrilevante la notifica effettuata ad altro difensore (Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 - 01; in precedenza nello stesso senso Sez. 3, n. 46714 del 11/10/2012, Ermonsele, Rv. 253873 - 01; Sez. 5, n. 1760 del 13/12/2004, dep. 2005, Cerenza, Rv. 231291 - 01).
Dagli atti del fascicolo processuale risulta dimostrato che il difensore di fiducia del ricorrente non fu raggiunto da alcun avviso relativo allo svolgimento dell'udienza di convalida (circostanza peraltro confermata dalla presenza di un difensore di ufficio che, superata la fase della convalida, formulò istanza di rinvio per la celebrazione del giudizio direttissimo per consentire al difensore fiduciario di assistere l'arrestato). 1.2. La rilevata nullità ha prodotto l'effetto di travolgere gli atti successivi assunti nella fase della convalida, per cui è richiesta la necessaria presenza del difensore, ed il provvedimento conclusivo della fase; tra gli atti rilevanti è compreso l'interrogatorio previsto dall'art. 391, comma 3, cod. proc. pen.
Restano, invece, salvi gli effetti giuridici collegati alla richiesta che il P.M. formula quando, oltre a richiedere la convalida della misura precautelare adottata dalla polizia giudiziaria, chiede l'applicazione di misure cautelari nei confronti del soggetto tratto in arresto (in quanto il provvedimento che statuisce in ordine alla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria e quello che dispone l'applicazione delle misure cautelari non sono «in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive»:
Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449 - 03; Sez. 1, n. 43561 del 01/10/2004, Piccirillo, Rv. 231023 - 01) 1.3. Va, però, rilevato che la nullità dell'interrogatorio può incidere sull'efficacia della misura (arg. ex art. 302 cod. proc. pen., che prevede la perdita di efficacia della custodia in carcere - e delle misure coercitive diverse dalla custodia e di quelle interdittive, come stabilito da Corte cost. n. 95 del 4/4/2001 - ove l'interrogatorio non avvenga nei termini previsti dall'art. 294, comma 1 e 1 bis cod. proc. pen.); il che definisce l'interesse all'impugnazione dell'ordinanza di convalida ritenuta illegittima per l'omesso avviso al difensore, in quanto l'accertamento circa la violazione del diritto di difesa abilita la parte a dedurre, dinanzi al giudice della misura cautelare, l'eventuale perdita di efficacia della misura.
2. La declaratoria di nullità nei termini su indicati impone dunque l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; gli atti vanno restituito al Tribunale di Firenze perché provveda a rinnovare l'udienza di convalida.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di convalida dell'arresto e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze in diversa c