Sentenza — n. 24334/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale di Venezia ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Gasparini Mirco in relazione all'imputazione di minaccia, per essere intervenuta la remissione della querela, e quanto all'imputazione di danneggiamento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24334/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'errata applicazione della norma incriminatrice, pertanto, comporta l'annullamento della sentenza impugnata; in ragione della regola fissata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per il giudizio di appello.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: GASPARINI MIRCO nato a VENEZIA il 20/06/1961 avverso la sentenza del 23/11/2021 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pasquale Finniani che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale di Venezia ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Gasparini Mirco in relazione all'imputazione di minaccia, per essere intervenuta la remissione della querela, e quanto all'imputazione di danneggiamento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione della legge penale in quanto la condotta di danneggiamento, ove realizzata con violenza alla persona o minaccia (circostanza contestata all'imputato, che aveva danneggiato la vettura della persona offesa mentre la minacciava) è tuttora prevista come fatto penalmente rilevante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. E' opinione ormai pacifica e consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. I), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (che si applica al fatto oggetto dell'imputazione, consumato nell'anno 2018), è configurabile anche nel caso in cui non sussista un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato (da ultimo, Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105 - 01; in precedenza, Sez. 6, n. 16563 del 15/03/2016, Cava, Rv. 266996 - 0). Il tenore dell'imputazione specifica che il danneggiamento contestato all'imputato fu realizzato mentre il reo minacciava la persona offesa, in un unico contesto, così dando luogo a quella condizione di maggior pericolosità indicata dalla ricordata giurisprudenza.
2. L'errata applicazione della norma incriminatrice, pertanto, comporta l'annullamento della sentenza impugnata; in ragione della regola fissata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per il giudizio limitatamente al reato di cui all'art. 635