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Sentenza — n. 24333/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing and defective constitutional complaint formulation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24333/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appeal was filed late and the constitutional complaint lacked required specificity. The defense argued that notification of the first-instance judgment restarted the appeal deadline, but the court held that such notification does not affect the timeline for abbreviated proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, and constitutional complaints must precisely identify the violated norms and comparative provisions.

Parole chiave

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criminal procedure appeal statutory deadline expiration constitutional complaint admissibility notification effect on terms court costs and fines termine processuale perentorio ritardo ingiustificato dell'azione penale atto tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 2, cod. proc. pen.
del Tribunale di Urbino del 18 ottobre 2018 (con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione), rilevandone la tardività rispetto al 2 marzo 2019, giorni in cui scadeva il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 616 c.p.p.
All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 585 cod. proc. pen
del Tribunale di Urbino del 18 ottobre 2018 (con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione), rilevandone la tardività rispetto al 2 marzo 2019, giorni in cui scadeva il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod.
art. 616 c.p
All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019
Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Sezioni unite, n. 698 del 24/10/2019
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDRETTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/10/1977 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa di Andretta Giuseppe e depositato il 4 marzo 2019, avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Urbino del 18 ottobre 2018 (con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione), rilevandone la tardività rispetto al 2 marzo 2019, giorni in cui scadeva il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo, violazione della legge penale processuale in relazione all'erronea applicazione degli artt. 442, 585 e 591 cod. proc. pen.; la sentenza di primo grado era stata notificata in data 23 gennaio 2019 all'imputato, assente all'udienza in cui era stata pronunciata la decisione, sicché era stato rispettato il termine di 45 giorni per la proposizione dell'impugnazione poiché la notificazione della sentenza, pur se non dovuta, aveva comportato "una nuova decorrenza" del termine per l'impugnazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità costituzionale della disciplina dei termini processuali in materia penale, nella parte in cui non è prevista l'equiparazione (invece disposta nel processo civile) del giorno di sabato al giorno della domenica, quanto agli effetti della scadenza di un termine processuale nei giorni indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, oltre che manifestamente infondato; premesso che è pacifico, dopo l'intervento delle Sezioni unite sul punto (n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinato, Rv. 277470 - 01), che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, va rilevato che la Corte territoriale ha richiamato l'orientamento della Cassazione a mente del quale, nell'ipotesi considerata, l'eventuale notificazione della sentenza all'imputato assente non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per l'impugnazione, che resta disciplinato dalla regola fissata dall'art. 585 cod. proc. pen. (poiché, anche volendo considerare il contrasto preesistente alla decisione a sezioni unite, esso comunque escludeva l'imprevedibilità della decisione giudiziale che avesse adottato «una delle soluzioni in contrasto e, correlativamente, l'operatività del divieto di retroattività della relativa regola giurisprudenziale, "cd. prospective overruling"»:

Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 278552 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è palesemente generico, poiché la formulazione della censura - che intenderebbe prospettare una questione di legittimità costituzionale - non rispetta i requisiti concernenti l'indicazione della norma censurata, della disposizione assunta a termine di comparazione e dei precetti costituzionali che si assumerebbero violati.

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C