Sentenza — n. 24330/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 22 Novembre 2021 il Tribunale di Salerno confermava l'ordinanza del 6 Ottobre 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato a Francesco Candela 19 misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato per il reato ex artt. 110, 56, 610, 416 bis.1 c.p. di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24330/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p. nonché vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari. Assume che il tribunale della libertà aveva omesso di considerare che trattavasi di una condotta occasionale, posto in essere ben tre anni prima del provvedimento coercitivo da parte di un soggetto privo di precedenti per mafia e che la motivazione era gravemente carente in punto di adeguatezza della misura.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANDELA FRANCESCO nato a SALERNO il 26/02/1973 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate in data 4 aprile 2022 dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di LUIGI CUOMO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22 Novembre 2021 il Tribunale di Salerno confermava l'ordinanza del 6 Ottobre 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato a Francesco Candela 19 misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato per il reato ex artt. 110, 56, 610, 416 bis.1 c.p. di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria.
2. Avverso la suddetta ordinanza l'indNato, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all' art. 416 bis.1 c.p. Deduce che il tribunale aveva adottato una motivazione carente sul punto muovendo da una lettura superficiale del compendio captativo dal quale non era in alcun modo emerso che il Candela aveva tenuto un contegno minaccioso assimilabile a quello di un soggetto affiliato al clan. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 274 lett.
c) e 292 lett.
c) c.p.p. nonché vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari. Assume che il tribunale della libertà aveva omesso di considerare che trattavasi di una condotta occasionale, posto in essere ben tre anni prima del provvedimento coercitivo da parte di un soggetto privo di precedenti per mafia e che la motivazione era gravemente carente in punto di adeguatezza della misura.
11. Con memoria in data 26/04/2022 il Candela ha dichiarato di rinunziare all' impugnazione in ragione della intervenuta revoca della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'indagato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte.
2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente non va, tuttavia, condannato al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez. U, n. 7, del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524, del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, in data 4